mercoledì 27 Marzo 2024

L’acquisto di un cane: quel che dice la legge, i contratti di cessione, i consigli antibidone

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Valeria Rossi
Valeria Rossi
Savonese, annata ‘53, cinofila da sempre e innamorata di tutta la natura, ha allevato per 25 anni (prima pastori tedeschi e poi siberian husky, con l'affisso "di Ferranietta") e addestrato cani, soprattutto da utilità e difesa. Si è occupata a lungo di cani con problemi comportamentali (in particolare aggressività). E' autrice di più di cento libri cinofili, ha curato la serie televisiva "I fedeli amici dell'uomo" ed è stata conduttrice del programma TV "Ti presento il cane", che ha preso il nome proprio da quella che era la sua rivista cartacea e che oggi è diventata una rivista online. Per diversi anni non ha più lavorato con i cani, mettendo a disposizione la propria esperienza solo attraverso questo sito e, occasionalmente, nel corso di stage e seminari. Ha tenuto diverse docenze in corsi ENCI ed ha collaborato alla stesura del corso per educatori cinofili del Centro Europeo di Formazione (riconosciuto ENCI-FCI), era inoltre professionista certificato FCC. A settembre 2013, non resistendo al "richiamo della foresta" (e soprattutto avendo trovato un campo in cui si lavorava in perfetta armonia con i suoi principi e metodi) era tornata ad occuparsi di addestramento presso il gruppo cinofilo Debù (www.gruppodebu.it) di Carignano (TO). Ci ha lasciato prematuramente nel maggio del 2016, ma i suoi scritti continuano a essere un punto di riferimento per molti neofiti e appassionati di cinofilia.

“Ho comprato un cucciolo, ma mi hanno fregato, non è di razza pura”; “Ho firmato un contratto capestro”;  “Il mio cane è morto dopo una settimana e il negoziante non vuole rendermi i soldi, che faccio?”; “Il mio cane ha una grave displasia, posso essere risarcito?”

Di domande come questa ne ricevo, solo io, almeno 3-4 al giorno: se moltiplichiamo questa cifra per tutti i cinofili  accreditati di poter dare qualche consiglio utile, ritengo che si arrivi a una cifra quotidiana veramente esorbitante di persone convinte – a torto o a ragione – di essere state “bidonate” da chi ha venduto loro un cane.
In alcuni casi la fregatura è solo “percepita” come tale, perché in realtà il venditore si è comportato in modo corretto; in altri c’è stata effettivamente una frode, in totale malafede; in altri ancora l’acquirente dovrebbe mettersi davanti allo specchio e prendersi ad auto-schiaffoni per venti minuti di fila, perché il bidone se l’è proprio cercato col lanternino.
Vediamo, quindi, di offrire una piccola panoramica sulle leggi che regolano la compravendita di cani, accompagnata da qualche consiglio utile.

COSA DICE LA LEGGE

Le leggi che regolano le compravendite sono praticamente infinite. Per ogni tipo di vendita, però, valgono alcune regole generali, e cioè le seguenti:

– La VENDITA (contratto di scambio) consiste nel trasferimento dal venditore al compratore della proprietà della cosa (per quanto si possa inorridire: i cani, per la legge, sono considerati “cose”).

– Il contratto si perfeziona col consenso, nel momento in cui si perfeziona l’accettazione. Il trasferimento della cosa può avvenire in un modo diverso da quello del consenso.

– Obbligazione fondamentale del compratore è il pagamento del prezzo, che se non determinato dal contratto è da intendersi come il prezzo normalmente praticato per quell’oggetto dal venditore o dal mercato.

I tipi di vendita che possono applicarsi al caso del cane sono i seguenti:

1 – vendita reale: il contratto si perfeziona con una stretta di mano (consenso) e con la consegna del cane.

2 –  vendita obbligatoria: vi è il consenso ma deve avvenire il trasferimento

a – vendita di cosa futura: non esiste al momento dello stipulo del contratto, ma se ne prevede l’esistenza (è il caso del cucciolo non ancora nato). Il contratto precede il momento della traslazione, ma la proprietà si acquista automaticamente col venire ad esistenza della cosa (alla nascita del cucciolo) e della sua identificazione: il venditore è tenuto alla garanzia per vizi e difetti di qualità.

b –  vendita a prova: vendita alla condizione che la cosa abbia i requisiti pattuiti o sia idonea all’uso cui è destinata, da accertarsi mediante prova (8-30 gg). Questo tipo di vendita lo citiamo perché a volte viene effettivamente effettuato nel caso della cessione di cani adulti, mentre è assolutamente impensabile che si possa prendere un cucciolo “in prova”.

c – vendita con riserva di gradimento: non si perfeziona finché il compratore non comunichi il gradimento della cosa al venditore (questione di gusto). Prevede un esame della cosa. Per esempio: cane spedito con riserva di gradimento, da comunicare entro breve periodo dal ricevimento (anche in questo caso ci si riferisce a cani adulti).
d – vendita con spedizione: l’obbligazione di consegna si esaurisce con la consegna al vettore ( il venditore non risponde di adempimenti del vettore). Le spese di trasporto sono a carico del compratore. La garanzia per vizi decorre dal giorno del ricevimento.

LA GARANZIA PER VIZI E DIFETTI

Il discorso relativo ai VIZI (ovvero ad imperfezioni che possono incidere sul valore o sull’utilizzo della “cosa”-cane), è sicuramente quello che dà adito alle maggiori discussioni in campo cinofilo.
E’ evidente che, quando si parla di esseri viventi, sarebbero da considerare “vizi” tutte le malattie e tutti i difetti morfologici o caratteriali che compromettono la funzione dell’animale: per esempio, un cane acquistato per uso sportivo non potrà mai essere funzionale a quell’utilizzo se ha una grave displasia dell’anca o del gomito…e neppure se se la fa sotto ogni volta che cade una foglia, o se si lancia a testa bassa con l’intenzione di mangiarsi qualsiasi altro quadrupede che incroci la sua strada.
Purtroppo per gli acquirenti, però, la scienza ha ormai ampiamente dimostrato che la responsabilità dei difetti caratteriali è quasi sempre legata più ai fattori ambientali che a quelli genetici: in altre parole, se un cane è timido, aggressivo o mordace è quasi sempre colpa del proprietario e non dell’allevatore. Su questo si potrebbe discutere all’infinito, ma sta di fatto che la legge non riconosce praticamente alcun diritto al proprietario di un cane che si sia rivelato caratterialmente diverso da quello che sognava, perché ritiene che sia colpa sua (e di solito è anche vero).

Ben diverso è il discorso per le patologie, che vengono sempre riconosciute come “vizi”: ma per dare diritto a un risarcimento devono avere qualcosa di più, ovvero rientrare nella categoria dei VIZI REDIBITORI.
Che significa “vizio redibitorio”?
Significa che ne viene attribuita la responsabilità al venditore, il quale sarà obbligato (che gli piaccia o meno) ad accettare la risoluzione del contratto di vendita. Le condizioni perché un difetto possa rientrare tra i vizi redibitori sono le seguenti:
a) dev’essere PREGRESSO:  ovvero, il vizio deve essere preesistente al momento del contratto;
b) dev’essere OCCULTO: ovvero, non apparente né facilmente riconoscibile al momento dal contratto. L’esempio tipico di difetto apparente è quello del cane senza coda, o con tre zampe…o del cane adulto con un testicolo solo: se non lo vedi sei cecato, non è che puoi dire che “te ne sei accorto solo quando sei arrivato a casa”.
Un classico esempio di difetto non facilmente riconoscibile, invece, è quello del cucciolo maschio mono- o criptorchide: perché le palline di un cucciolo di due mesi non ti sballonzolano allegramente davanti al naso, come accade nell’adulto. Devi metterci le mani e andare a ravanare, cosa che difficilmente il neofita fa: di solito il vizio si manifesta solo alla prima visita veterinaria, quando è il dottore a dire: “Ops, guardate che qui manca qualche cosa”.
Un altro esempio ovvio di vizio occulto, ma pregresso, è la malattia virale in incubazione: il cucciolo ce l’ha già, ma non manifesta ancora alcun sintomo e quindi l’acquirente non può accorgersene: ma di questo parleremo più approfonditamente tra poco;
c) dev’essere GRAVE, ovvero tale da influire negativamente sulla vita (per esempio nel caso di una patologia cardiaca), sulla qualità della vita (per esempio nel caso di un cane displasico) o sulla funzione…e qui ci sono da vedere un po’ di cosette, perché il cane monorchide, per esempio, può campare benissimo, essere sereno e felice e quindi equivalere a un qualsiasi altro cane normodotato, qualora venga acquistato come cane da compagnia. Se invece lo scopo dell’acquirente era quello di usarlo come cane da esposizione o come riproduttore, ecco che la funzionalità non è soltanto ridotta, ma proprio annullata: infatti un cane con un solo testicolo viene squalificato in expo e NON va assolutamente adibito alla riproduzione, essendo il difetto ereditario.
La legge è abbastanza chiara, comunque, perché specifica che la gravità del vizio va intesa nel senso che se l’acquirente ne fosse stato a conoscenza, non avrebbe concluso il contratto.

ATTENZIONE: la garanzia per i vizi redibitori è COMUNQUE DOVUTA dal venditore, anche in assenza di un contratto di cessione…ma questo solo in teoria.
In pratica, se la cosa può essere effettivamente valida per difetti invalidanti come la displasia (che limitano la qualità della vita di qualsiasi cane, qualsiasi sia l’uso che si intendeva farne), può diventare invece un problema nel caso visto sopra del cucciolo monorchide. Perché il cliente può anche sbraitare che lui voleva fare tutte le expo del mondo e far fare millemila figli a quel cucciolo, una volta cresciuto: ma se non esiste un contratto di vendita, il venditore potrà rispondere: “A me ha detto che lo voleva per compagnia”…e sarà la vostra parola contro la sua.
Quindi, per evitare brutte sorprese, NON COMPRATE MAI UN CUCCIOLO SENZA UN CONTRATTO SCRITTO e firmato da entrambe le parti.

LE MALATTIE INFETTIVE:
Una nota a parte meritano le più comuni malattie virali dal cane (cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi), che hanno dai 10 ai 15 giorni di incubazione.
Se si manifestano entro questo lasso di tempo dall’acquisto, è assolutamento certo che fossero pregresse, è evidente che fossero occulte (un cucciolo che sta incubando il cimurro salta, gioca e corre come un cane sanissimo, pur essendo praticamente già condannato) ed è fuor da ogni dubbio che siano gravi, visto che sono quasi sempre letali.
Grazie al cielo per queste malattie esiste la vaccinazione, quindi i cuccioli provenienti da buoni allevamenti non incorrono quasi mai in patologie così devastanti: purtroppo non si può dire lo stesso per i cuccioli che provengono da “cagnari” nostrani ed esteri, rivenduti dalle solite fonti ad altissimo rischio che per l’ennesima volta elenchiamo: negozi di animali, fiere del cucciolo, mercatini, annunci di sedicenti “privati” che su Internet vendono decine di razze diverse, sedicenti “allevamenti di tutte le razze”…e ultimamente perfino venditori da spiaggia (l’ultima frontiera del cagnaresimo).
A parte i venditori da fiera, mercatino e spiaggia, dei quali non avrete più alcuna notizia dopo che vi hanno rifilato un cane malato (e magari un’altra volta evitate di comprare da qualcuno che ha scritto TRUFFATORE in fronte, a caratteri cubitali), quelli con sede fissa (ovvero negozi e cucciolifici travestiti da allevamento) non possono scappare: quindi, di solito, si parano il didietro facendo firmare contratti-capestro che prevedono una garanzia di 24-48 ore (una settimana quando proprio vogliono esagerare in finta correttezza) per le malattie virali.
NON FIRMATE MAI contratti di questo tipo: sono una trappola che nasconde la serissima possibilità che i cuccioli non siano stati vaccinati. Visto che l’incubazione può durare 15 giorni, la garanzia DEVE coprire i 15 giorni: ogni periodo di tempo inferiore nasconde una possibile truffa, e se ci cascate potete dare soltanto la colpa a voi stessi.
Qualora aveste firmato un contratto-truffa, però, c’è una buona notizia: NON E’ VALIDO!
Infatti la legge dice chiaro e tondo che “È illegittimo e, pertanto, non applicabile l’uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell’ animale (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954)”.

NOTA: i diritti non stanno sempre e solo dalla parte di chi acquista. Anche chi vende, quando si tratta di esseri viventi e non di “cose”, deve avere riconosciuti i suoi.
Torniamo all’esempio della displasia: è vero che è un vizio redibitorio, perché è ereditaria (e quindi sicuramente pregressa, almeno a livello genetico), occulta (non si può vedere in un cucciolo di due mesi) e grave. E’ anche vero, però, che l’allevatore non ha, in questo momento storico, i mezzi per controllarla al cento per cento. L’unica cosa che può fare è testare i riproduttori, mettendo in vendita cuccioli “figli di genitori esenti”: il che, purtroppo, NON significa “cucciolo sicuramente esente”, perché la genetica è bizzarra e può capitare che la malattia salti diverse generazioni prima di manifestarsi…dopodiché il figlio di due genitori “pulitissimi”risulta gravemente displasico.
Che colpa ha l’allevatore? Ovviamente nessuna. In scienza e coscienza, ha fatto tutto quanto era in suo potere. Questa si chiama sfiga, non dolo.

Diverso il caso in cui l’allevatore se ne strainfischi dello stato fisico dei genitori e li metta in riproduzione senza fare neanche una lastra: qui, se il cucciolo risulta displasico, è anche responsabilità sua, perchè NON ha agitro in scienza e coscienza ma con una leggerezza tanto più criminale quanto più diffusa è la malattia nella razza che alleva.
Attenzione, però: secondo voi quanti giudici ci sono, al mondo, che siano anche esperti cinofili e che sappiano distinguere i due casi?
Se la vostra risposta somiglia a quella che ho in mente io, torniamo al contratto: che per le razze soggette dovrebbe sempre nominare la displasia (e ovviamente anche le altre patologie ereditarie tipiche della razza:  stiamo usando la displasia solo a titolo di esempio).
Se l’allevatore testa regolarmente i suoi riproduttori, se vi ha mostrato i risultati e i genitori del cucciolo sono puliti… a questo punto può anche inserire nel contratto una clausola che dice “se salta fuori che il cucciolo è displasico, sono cavoli tuoi”.
E’ corretto, perché la Sfiga DOC non può essere considerata una responsabilità dell’allevatore: quindi questo contratto si può firmare a cuor leggero.
Se invece l’allevatore volesse inserire la stessa clausola senza aver mai fatto uno straccio di lastra, quindi senza avere la più pallida idea di cosa ha accoppiato, con quel contratto potreste fare invece un bell’aeroplanino di carta: perché non è giusto e NON va firmato.
Se il cucciolo fosse displasico, la responsabilità sarebbe di chi non ha neppure tentato di affrontare il problema: quindi, se clausola deve esserci, deve essere tutta a favore dell’acquirente. Il venditore non ha lastrato, non ha controllato, non ha fatto assolutamente nulla per prevenire il problema: quindi, se il cucciolo risultasse displasico, dovrebbe impegnarsi a restituire i soldi, interamente o almeno in parte.

Poiché la legge balbetta sulla compravendita di cani, non prevedendo tutte le diverse possibilità che possono verificarsi quando non si tratta di “cose” ma di esseri viventi, sia chi vende, sia chi acquista deve darsi un po’ da fare in proprio per tutelare i propri interessi. Non ci si può aspettare che tutto dipenda da un eventuale giudice che, magari, non può neppure soffrire i cani. Parafrasando il celebre detto, si potrebbe dire “aiutati, che la legge (poi) ti aiuta”: ovvero, da una parte e dall’altra si deve arrivare alla stesura di un contratto che preveda tutte le possibilità più comuni e che, con le dovute motivazioni, possa rendere giustizia sia a chi ha lavorato bene, professionalmente e con competenza, sia a chi ha investito dei soldi nell’acquisto.
Un buon contratto dà come risultato una vendita corretta e buoni rapporti futuri tra venditore e acquirente, anche qualora il cane in futuro avesse qualche problema (come può accadere a tutti gli esseri viventi).

Effetti della garanzia:

Qui arrivano le dolenti note, perché la legge tratta effettivamente il cucciolo come una COSA. Infatti, di fronte a un vizio redibitorio accertato nell’ animale, il compratore può, a sua scelta, e non del venditore, in base all’ art. 1492 C.C., chiedere:

• la risoluzione del contratto (azione redibitoria) che consiste nella restituzione dell’animale nelle stesse condizioni in cui si trovava all’ atto della compravendita da parte del compratore, mentre il venditore dovrà restituire la somma pagata
oppure
• la riduzione del prezzo (azione quanti minoris o estimatoria) consistente in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità che ne è derivata.

E’ evidente che nessun umano dotato di un briciolo di cuore si sognerebbe mai di “dare indietro” il suo cucciolo malato e sofferente e di prenderne un altro, come se si trattasse di un paio di scarpe: quindi, solitamente, l’acquirente si accontenta di una riduzione del prezzo …che però consisterà nell’intera cifra in caso di morte del cane, perché la “diminuzione della funzionalità” sarà ovviamente del 100%.
Qualora si volesse davvero “cambiare il cucciolo” (e se pensate di farlo sappiate che personalmente ritengo VOI degli animali), ricordate comunque che il C.C. tutelerà più il venditore di voi: basta infatti che sia stato effettuato un “atto di proprietà” sul soggetto (per esempio il  taglio delle orecchie… ma qualche avvocato furbetto ha tentato di far passare come tale anche le cure mediche che cercavano di salvare la vita a un cucciolo malato!!!), perché diventi impossibile “restituire l’animale nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della vendita”.
Se il venditore ha effettuato atti di proprietà, può chiedere soltanto l’azione estimatoria. Se non ha fatto nulla e l’animale è sicuramente morto in conseguenza del vizio, ha diritto invece alla risoluzione del contratto.
Nell’azione redibitoria o quanti minoris il compratore ha diritto al rimborso spese ed al risarcimento danni anche se il venditore era in buona fede. Si legge, infatti: “Nella vendita la garanzia per i vizi è dovuta per il fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente da ogni presupposto di colpa del venditore” (Sent. Sez. II della Cassazione Civile n. 914 del 15.02.1986).
In tema di responsabilità risarcitoria del venditore per i vizi l’acquirente può anche chiedere  che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi dell’animale (insomma, le spese veterinarie sostenute per curarlo), nonchè i possibili danni arrecati a causa dei vizi della cosa (ad esempio malattia contagiosa trasmessa ad altri animali), senza rivendicare la risoluzione del contratto.

La vera e propria indegnità di una legge che tratta i cuccioli come oggetti scoraggia molti clienti truffati dal fare causa al venditore, perché di solito lo “sconto” che si riesce ad ottenere è addirittura inferiore alle spese legali che si devono sostenere per intentare la causa: ma questo è il solo motivo per cui cagnari, delinquenti, importatori abusivi e truffatori vari continuano a prosperare.
Se si vuole che la speculazione sulla pelle degli animali abbia  fine, BISOGNA DENUNCIARE tutti i casi di truffa, sempre e comunque: è una rottura di scatole, il gioco non varrà la candela… ma si aiuteranno almeno molte altre famiglie a non cadere nella stessa trappola in cui siamo caduti noi.
Contemporaneamente tutti noi dovremo impegnarci per far sì che le leggi vengano modificate e che la compravendita di esseri viventi e senzienti, nella quale entra anche in gioco una fortissima componente affettiva, NON sia più equiparata a quelli di oggetti inanimati.

I termini temporali

Ci sono tempi precisi per far valere i propri diritti di fronte a un vizio redibitorio: e cioè 8 giorni dalla scoperta del vizio, entro un anno al massimo dall’acquisto del cane. Questi termini tagliano purtroppo fuori diverse malattie ereditarie che si manifestano in età adulta, mentre comprendono ampiamente le malattie virali, la displasia dell’anca e del gomito, diverse patologie oculari e in generale tutte quelle che si manifestano entro l’anno di vita.
L’ art. 1496 C.C. sulla compravendita di animali dice che “La garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che regolano la compravendita in generale”.
In relazione alla prevalenza degli usi sul C.C. bisogna precisare che le malattie che vengono elencate nelle raccolte di usi e consuetudini provinciali hanno validità giuridica, nel senso che quelle indicate sono considerate gravi per uso e consuetudine. Questo non vuol dire che siano gli unici difetti che possano ritenersi redibitori in quanto qualsiasi patologia se pregressa, occulta e grave, anche se non inclusa nell’ elenco, è da considerarsi vizio redibitorio.
Inoltre (vedi sopra) un presunto “uso” che accorci il termine di decadenza a 8 giorni dalla consegna dell’animale, anzichè dalla scoperta, non è valido. Ed è importante ribadirlo, perché molti ingenui firmatari di contratti-truffa non iniziano neppure una causa, convinti di essere nel torto. Invece no: è nel torto il venditore che ha presentato loro un contratto con una clausola contraria alla legge, e come tale NON VALIDA.

Come comunicare la scoperta del vizio
La denuncia di vizio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione, anche per via telefonica: però è molto meglio utilizzare un mezzo che lasci prova dell’avvenuta comunicazione  (raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica SOLO se certificata).

Concludiamo questo lungo e anche noioso (ma spero utile) excursus con due esempi di contratto di vendita: il primo è quello di un allevatore serio, il secondo quello di un cagnaro. Sono entrambi contratti veri,  esistenti, dai quali per ovvi motivi sono stati eliminati i riferimenti.
Leggeteli, prendete nota delle differenze… e regolatevi di conseguenza: ma soprattutto, per l’ennesima volta, vorrei invitarvi a NON CERCARVI LE ROGNE cadendo nella trappola del “prezzo allettante” o del “cucciolo nei saldi”.
Quello che si risparmia sull’acquisto spesso si finisce per spendere, almeno triplicato, in cure veterinarie e/o spese legali: quindi, per l’acquisto, rivolgetevi SOLO ad allevamenti riconosciuti, di comprovata serietà.
Come identificarli l’ho già spiegato più volte, in altri articoli (per esempio in questo e in questo), quindi non ricomincio la solfa daccapo. Però, VI PREGO, evitate come la peste negozi, fiere del cucciolo e pseudoallevamenti multirazza, perché è quasi sicuro al 100% che acquisterete cuccioli con problemi di salute e di carattere. E se rispondete a un annuncio su Internet (o su un giornale), controllate SEMPRE che quell’annuncio sia davvero quello di un privato con una singola cucciolata: è facile controllare, basta scorrere anche gli altri annunci.
Se lo stesso numero di telefono appare più volte, legato a razze diverse, siete in presenza di un truffatore e dovete STARE ALLA LARGA. A qualsiasi costo.

Esempio di contratto di vendita SERIO:

TRA I SIGG.RI:
(nome allevatore), titolare dell’affisso di allevamento (nome allevamento) riconosciuto ENCI, FCI, con sede in ………………………..
e  (nome acquirente)  residente a …  …. , CF …  identificato con CI N. …

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

(Nome allevatore)  vende al sig. (nome acquirente), che acquista, il seguente cane di razza …………….

Nome ……………….       sesso …     nato il …          ROI n …           microchip n. …

Padre  ….

Madre ….

Il sig. …  corrisponde la somma di euro … ,00 (…./00) IVA compresa quale prezzo giustificato delle spese sostenute per l’opera di selezione dell’allevatore cedente.
La presente compravendita è regolata dalle seguenti attestazioni e obbligazioni espressamente accettate dalle parti:

A) il cedente allevatore su qualificato

DICHIARA:

– che l’obiettivo dell’accoppiamento eseguito è stato quello di ottenere esemplari corretti, di alta genealogia, in salute ed equilibrati;
– che il cucciolo è stato completamente vaccinato da veterinario iscritto all’Ordine e più volte sottoposto a trattamenti sverminanti ed antiparassitari come riportato nel libretto delle vaccinazioni, libretto che viene consegnato in originale al compratore;
– che il cucciolo presenta dentatura da latte con chiusura a forbice come mostrato all’atto di cessione al compratore, informato dei vari tipi di dentizione del cane chiamati “chiusura”;
–  (per i maschi) che il cucciolo presenta due testicoli palpabili e correttamente posizionati come mostrato al compratore;
– che il cucciolo è esente per DNA dalle patologie denominate X, Y, Z , essendo entrambi i genitori stati sottoposti a ricerca sul DNA e risultando entrambi esenti.
– di garantire la correttezza delle dichiarazioni nel pedigree e l’iscrizione al Libro Origini Italiano
– di spogliarsi, o comunque rinunciare,  a ogni diritto sul cucciolo che prontamente sarà consegnato in proprietà al cessionario conseguentemente alla ricezione del prezzo pattuito

SI IMPEGNA:

-a consegnare ex art 1477 cc all’acquirente il cane sopra identificato così come si trova al momento della vendita
-a consegnare al cessionario l’originale del pedigree non appena pervenuto dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana e da questi quivi ritirato
-a garantire di evizione il cessionario
-a prestare le garanzie sanitarie dovute ai sensi dell’art. 1496 cc. specificatamente per le seguenti malattie infettive: cimurro, parvovirosi, epatite, leptospirosi, secondo le leggi speciali e usi locali del luogo di conclusione del contratto. Si intendono esaurite le garanzie trascorsi il periodo di 15 giorni (considerato in medicina veterinaria il periodo massimo di incubazione per le malattie sucitate), dalla consegna del cane.

B) IL CESSIONARIO ACQUIRENTE DICHIARA ESPRESSAMENTE
– di autocertificare sotto la propria responsabilità civile e penale di: non essere delinquente abituale o per tendenza; non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio punibili con la reclusione superiore a 2 anni; non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’art. 727 del codice penale; di non essere minore di 18 anni e/o interdetto e/o inabilitato per infermità
– di voler destinare il cucciolo oggetto del presente contratto alla seguente funzione: _______________
– di aver attentamente visionato il cane sopra indicato come oggetto del contratto il quale cucciolo risulta essere gradito per morfologia e carattere, tale da non aver riserve nelle sue qualità
– di avere le conoscenze e le capacità necessarie per crescere,  curare e mantenere correttamente il cane, particolarmente un cucciolo e specificatamente questo cucciolo oggetto del contratto
– di acquisire incondizionatamente e contestualmente alla materiale apprensione del cane la proprietà dello stesso e la responsabilità per lo stesso. Di esonerare quindi il cedente allevatore da ogni responsabilità per fatti o situazioni dovute, ad esempio, ad inadeguato trattamento, mantenimento, allevamento dello stesso cucciolo che si verificassero posteriormente alla datazione di questo contratto.
– di sottoscrivere ed accettare esplicitamente la rinuncia ad ottenere rimborsi o crediti qualora il cane per qualsiasi motivo addotto dallo stesso cessionario fosse restituito al cedente allevatore e da questi – senza obblighi ma, ad es., per mero scopo di altruismo e di cinofilia,  ritirato e riaccolto – ove possibile – nel proprio allevamento
– di aver già ricevuto il testo redatto dall’allevatore cedente riportante le norme base per allevare e crescere il cane attraverso l’utilizzo di metodiche etologiche ed etiche.
– di ricevere in data odierna:  l’originale del certificato di attestazione, identificazione e registrazione del microchip, la copia di propria spettanza per la voltura della titolarità del microchip, l’originale del libretto delle vaccinazioni, l’originale del pedigree del cane

SI IMPEGNA:

–    ad allevare (ovvero educare, socializzare e curare) il cucciolo così come concordato con l’allevatore, soprattutto evitando che lo stesso possa diventare veicolo di malattie, rischi o pericoli verso l’uomo, le cose o gli altri animali.
–    ad essere un proprietario responsabile e a non trascurare in alcun modo il cane, in particolare non tenendolo mai alla catena, chiuso in spazi non adatti, abbandonato o libero di vagare da solo.
–    a non esaltare o incoraggiare personalmente o per interposta persona, in alcun modo, comportamenti aggressivi del cane verso persone e/o animali e, conseguentemente, a garantire che il cane non sia mai venduto, dato in affido o in custodia o in uso, regalato o altro, a persone che promuovono o che direttamente o indirettamente possano essere collegate con attività illecite o vietate dalle leggi, quali, in particolare, il combattimento tra animali.
–    espressamente a registrare il cucciolo del quale è venuto oggi in possesso presso l’anagrafe canina del proprio comune di residenza volturando la registrazione di proprietà ed il codice del microchip sotto proprio nome, così come richiesto dalle leggi italiane in vigore.
–    a volturare il documento LOI del cane a proprio nome, così come previsto dai regolamenti ENCI
–    a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi nella quale sia contemplato in cane oggetto del presente contratto
–    a non far riprodurre il cane se prima non è stato sottoposto a test genetici per le seguenti malattie ereditarie  (X, Y, Z)  e a giudizi espositivi in raduni o speciali con la qualifica di eccellente.

* * *

Come si può vedere, sia il venditore che l’acquirente sono chiamati a fornire garanzie ed impegni, proprio perché si sta passando la proprietà di un ESSERE VIVENTE, con esigenze precise che vanno rispettate.

Ecco invece un tipico

Esempio di contratto “cagnaro” (in rosso le nostre osservazioni)

Art. 1 – (Accettazione scrittura privata):

Il Sig…………….nato il…………………..a………………..  residente in Via………………….., n……………. CAP………………..Città…………………. Prov……., Tel.:………………………cell.:………………………………Codice fiscale:…………………..Documento di riconoscimento:………………………….

di seguito denominato per brevità “acquirente” acquista da XXXXXX (nome del venditore)  il cucciolo:

Specie:…………………. Razza:…………………….. Sesso:………………….. Colore:……………………
Data di nascita:…………………………….con microchip n……………………..
Con pedigree:  a richiesta, __ non richiesto, ___ consegnato, __ da consegnare___

(come abbiamo spiegato più volte, il pedigree “a scelta” può essere un forte sintomo di cagnaresimo. A meno che non siano incorsi precisi accordi con l’allevatore – che può avere i suoi motivi per trattenere il pedigree, ma sono motivi che l’acquirente dovrà ben conoscere ed accettare – una “scelta” di questo genere, se avviene in un negozio o in un cucciolificio, non ha senso: specie se si fa un prezzo X con il pedigree e un prezzo Y senza pedigree.
In realtà  un pedigree senza il SUO cucciolo “attaccato” è un pezzo di carta straccia, e il venditore non avrebbe alcun tornaconto a tenerselo…a meno che non pensi di appiccicarlo a un altro cucciolo. Ma la cinofilia NON funziona così: il pedigree è la carta d’identità del cucciolo e ognuno deve avere i suoi documenti, non quelli di qualcun altro! Se i pedigree saltellano da un cucciolo all’altro, significa una sola cosa: sono falsi).

La consegna sarà effettuata in data ………………..con garanzia dal ………………..al………………………
Il prezzo complessivo pattuito è di € ………………………………. con le seguenti modalità di pagamento: contanti €……………………………………….. ,da versare € ………………………

“XXXXXX” riceve la somma di € ……………………………. e  rilascia quietanza di detto importo con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 2 – Modalità di consegna
Il cucciolo viene consegnato all’acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, con il  quale l’acquirente dà atto al venditore dell’avvenuto trasferimento del possesso, liberandolo da ogni obbligazione relativa alla consegna.

Art. 3 – Requisiti per consegna
Il cucciolo è consegnato con sverminazione ed eventuali vaccinazioni (EVENTUALI?!?),  come indicato su passaporto e/o libretto sanitario, nonché consulenza alimentare personalizzata, a seconda della razza e dell’età del cucciolo medesimo.

Art. 4 – Adempimenti dell’acquirente
L’acquirente si impegna, con dichiarazione conservata agli atti di “XXXXXXXXXXXXXX”, a portare il cucciolo da un Veterinario di fiducia entro 24 ore dalla consegna, per accettarne il buono stato di salute, e ad inviare, via fax o email, al suddetto esercizio commerciale, entro 5 giorni dalla data della visita, un attestato di buona salute, firmato e timbrato dal medico veterinario in questione.
Questa richiesta è coercitiva e assurda: semmai sarebbe il venditore a dover consegnare un certificato di buona salute all’acquirente!
Il venditore, in mancanza del predetto attestato, non si assume alcuna responsabilità in ordine allo stato di salute del cucciolo. L’acquirente dichiara, altresì, di acquistare il cucciolo quale animale da compagnia, senza alcuna pretesa di destinarlo ad uso particolare.
Il cucciolo viene consegnato all’acquirente alle ore _____________________ del giorno_________

Art. 5 – Garanzia e sue condizioni
La garanzia viene rilasciata per malattie infettive, quali Cimurro e Gastroenterite, non viene estesa anche a vizi congeniti, ereditari o di altra natura (CLAUSOLA NON VALIDA! I vizi redibitori, per legge, sono tutti automaticamente soggetti a garanzia).
In caso di malattia il cucciolo, entro 7 giorni dalla vendita, dovrà essere condotto presso “XXXXXXXXX” ed affidato esclusivamente ai veterinari indicati dall’esercizio “XXXX” per le cure del caso (CLAUSOLA NON VALIDA per legge, vedi sopra).
Le spese di degenza e cura saranno esclusivamente a carico di “XXXX”, entro i 7 giorni previsti dalla garanzia: non verranno rimborsate né spese in farmaci, né prestazioni veterinarie, effettuate da qualsivoglia professionista, senza aver prima interpellato il responsabile di “XXXXXX” (CLAUSOLA NON VALIDA: ognuno ha il diritto di rivolgersi al professionista di sua fiducia per le cure del caso).
Si invita, pertanto, a contattare preventivamente la sede in indirizzo:  ………………………………………………………..

Art. 6 – Decesso del cucciolo
Nel caso in cui si verifichi il decesso del cucciolo entro 7 gg. dall’acquisto, l’acquirente dovrà procedere a sue spese, all’esame autoptico e sierologico, eseguito unicamente presso un Istituto Zooprofilattico di Stato, che rilascerà apposita documentazione. La sostituzione del cucciolo avverrà entro 90 gg. dalla data di richiesta e l’acquirente non sarà tenuto a pagare alcuna spesa aggiuntiva. In tale occasione, dovrà, però, essere fornita tutta la documentazione relativa alla malattia infettiva, rilasciata da un Istituto Zooprofilattico di Stato.
A parte i forti sospetti che dovrebbero nascere anche solo leggendo un contratto che prevede già tra le sue clausole il “decesso del cucciolo” come se fosse una cosa normalissima (per i cagnari, purtroppo, lo è), il limite di 7 giorni è ancora una volta NON VALIDO.

Art. 7 – Pedigree
I pedigree esteri e/o italiani verranno consegnati all’acquirente, che ne ha fatto richiesta e che avrà già corrisposto una somma stabilita al momento dell’acquisto del cucciolo, con un periodo di attesa che varia da 6 ai 18 mesi.
“XXXXX” resta esonerata da qualsiasi responsabilità per l’inadempimento e/o ritardo dal periodo di consegna da parte della relativa F.C.I e ENCI.

Art. 8 – Restituzione del cucciolo
Nel caso in cui, dopo il ritiro, l’acquirente decida, per motivi personali, di riconsegnare il cucciolo, non sarà restituito l’importo pagato. Il cucciolo acquistato non potrà mai essere sostituito stante l’avvenuto passaggio di proprietà con relativo microchip in capo all’acquirente.

* * *

Come si può vedere, al venditore non importa un accidenti della fine che farà il cucciolo:se andrà in buone o pessime mani, se l’acquirente è una brava persona o un criminale. L’importante è: a) prendere i soldi; b) tutelarsi, anche in modo illegale e con clausole non valide, da qualsiasi richiesta di risarcimento in caso di malattia/morte del cane.
Notare anche la dicitura “utilizzo: compagnia”, già prestampata... così nessuno potrà mai dire, per esempio: “Ehi, io volevo un cane da riproduzione e me ne hai venduto uno senza testicoli”.
Insomma, chi firma un simile contratto non è soltanto un ingenuo in buona fede: è un superficiale che MAI si sarebbe sognato di apporre la sua firma su una simile accozzaglia di puttanate se l’oggetto dell’acquisto fosse stato, che so, una casa o una macchina.
Purtroppo è vero che di fronte al musetto di un cucciolo si perde il lume della ragione: e i cagnari ci marciano alla grande.
Però non si può neppure spegnere completamente il cervello.
Perché i truffatori esistono, si sa: anche i cagnari esistono.
Ma le armi per difenderci le abbiamo, se teniamo i neuroni accesi: quindi, per favore, usiamole.
E se è già troppo tardi e ci siamo già cascati, DENUNCIAMO. Non soltanto per soddisfazione nostra, come dicevo sopra, ma anche per proteggere le prossime vittime…che non sono soltanto le famiglie di altri ingenui, i bambini che si vedono morire tra le braccia il cucciolino tanto sognato e così via. Sono anche i cani stessi, i cuccioli che non hanno chiesto di venire al mondo, né di essere trattati come oggetti, né di dover soffrire e morire per colpa della cupidigia umana, da un lato, e della superficialità umana dall’altro.
Se non a nessun altro, neppure a noi stessi… almeno a LORO un po’ di rispetto lo dobbiamo.

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118 Commenti

  1. Ho comprato un cucciolo di sharpei a luglio presso un allevatore , visto il cane tra 3 presenti ne ho scelto uno dando un acconto per poi prenderlo dopo 3 settimane per aspettare che facesse i 2 mesi. Alla data prevista vado a prenderlo e pago il saldo ma dubito che quel cane sia quello pattuito ma visto la somiglianza l’allevatore mi convaincue che e’ quello.
    Inizio as avere molto problemi fin da subito con questo cane che respira male e cresce lentamente, l’allevatore dice che stava bene finche era da lei il che dubito dopo qualche tempo vedi delle foto pubblicate dall’allevatore prima della compravendita e mi aacorgo che al momento della registrazione del cip a scambiato i cani rifilandomi uno che gia dalla prima visita per contrattare era piu malandato in rispetto a quello pattuito.
    Vorrei sapere in che modo potrei rifarmi contro l’allevatore e a cosa posso aspirare per fare giustizia contro queste truffe ?
    Aggiungo cane pagati non al risparmio con pedigree enci.

  2. Buongiorno ho acquistato un Westy sette mesi fa da un allevatore di fama nazionale , vincitore di vari concorsi con i suoi esemplari , etcetcetc. Il cucciolo che mi ha venduto ha il suo bel pedigree, è sano , almeno per il momento che ha 9 mesi , ma….. nonostante l’abbia pagato 1300 € e abbia più volte specificato che avevo scelto il suo allevamento perché volevo un bel Westy e non quei brutti Westy che si vedono in giro ,oggi a 9 mesi compiuti .il cane ha diversi difetti morfologici , per es ha la coda lunghissima (20 cm ) idem dicasi per il muso che è molto lungo e appuntito , così da privare il mio Westy del bell aspetto tipico di questa razza , quindi ha il pedigree ma non è tipico è atipico o meglio bruttino . L allevatore lo sapeva perché in 10 giorni il cucciolo prima non c’era e poi improvvisamente diventa disponibile …., comunque l allevatore super conosciuto, non mi ha mai fatto vedere i genitori , ne la mamma , ne tanto meno il papà perché ormai era a 200 km di distanza ,inoltre , ai primi contatti mi ha accennato ad una trattativa sul prezzo , poi , dopo che ci eravamo innamorati del battuffolino , ci ha tolto persino 50€ . Quando ha compito 4 mesi e da due mesi era con me , ho fatto presente queste anomalie mi ha detto che il cane perfetto non esiste . Tutto questo per dire che non basta l allevatore di nome , il pedigree, le coccarde vinte dai vari esemplari…..per essere al sicuro dalle truffe . Ritengo che questo allevasse fosse onesto avrebbe dovuto avvisarmi dei difetti incipienti , e farmi un prezzo di favore .Al di là di questo il cane è amato da tutta la famiglia , coccolato e forse un po’ viziato.

  3. Salve io hi acquistato un amstaff circa 11 mesi fa, leggendo sul contratto mi obbligano a non farlo cucciolare anche se comunque è un buon cane e mi affiderei ad un altro allevamento per un eventuale monta, per legge possono farlo?

  4. Salve, ho acquistato un border collie in un allevamento essendo il nostro primo cane non abbiamo firmato nessun contratto, la fattura non ce l’ha ancora fatta è il cane ha tre mesi e non gli è sceso ancora un trsticolo come dobbiamo comportarci?chi deve pagare l’operazione?o deve ridarci i soldi dell’acquisto del cane? Mi affido alla vostra esperienza

  5. salve, ho letto che secondo un decreto legislativo (529 del 1992) non si possono cedere dietro pagamento (vendere) cuccioli non di razza, ma che questi debbano essere solo ceduti gratuitamente, è vero? un meticcio si può legalmente acquistare a 350 euro dunque?Grazie per la risposta!

  6. Un allevatore mi ha proposto di acquistare il cucciolo è lui si riserva il diritto di monta .
    Cosa intende esattamente
    1 per la prima monta ?
    2 per tutte ??
    Grazie gradirei avere esplicitazioni in merito

  7. Buonasera a tutti!
    Ho una domanda da porvi.

    Io ho acquistato un boxer in un allevamento circa 5 anni fa, era la mia prima esperienza con un allevamento e con un cane in generale. Ho diffidato delle vendite casalinghe o sconosciute o straniere. Ho selezionato l’allevamento tra le miliardi di possibilità con criteri di logica e buon senso: persona seria, allevamento conosciuto a livello nazionale, allevatore che non si riferisce al cane come ad una cosa da vendere (tanto che mi è stata fatta una sorta di “selezione” come acquirente), e via dicendo. Dopo un paio di mesi di ricerca l’ho trovato: il mio Lèon (3 mesi, bello come il sole e giocherellone da matti). La gioia del mio cuore, insomma.

    Nelle varie conversazioni avvenute con l’allevatore prima della vendita mi disse che il cucciolo aveva un ottimo pedigree, e le varie ed eventuali esenzioni da malattie cardiache e displasia. Io contenta più che mai torno a casa con il mio bavoso meraviglioso. Non sapevo che esistessero “contratti di vendita” e non ne ho firmato nessuno. Ho solo albero genealogico e pedigree.

    A Novembre il mio Lèon ha compiuto 5 anni e la settimana scorsa gli è stata diagnosticata grave displasia dell’anca: l’unica soluzione è chirurgica e i prezzi una protesi all’anca non credo di doverveli dire… :'( tolto l’ansia legata al fatto che la luce dei miei occhi prova dolore a camminare e non pò giocare (come tanto vorrebbe), e il solo pensiero mi fa star male, mi fa star peggio che non ho i 4000 euro che mi chiedono per un’operazione di questo tipo, sperando che non la rigetti o che non si infetti, chiaramente. Ho chiesto un pò in giro e i prezzi sono questi e non fiderei mai a farlo operare dal primo che capita per risparmiare.

    Secondo voi posso chiedere un rimborso o risarcimento all’allevatore che mi aveva assicurato l’esenzione, anche se non ho nulla di scritto che lo attesti? Gli allevamenti sono obbligati a fare tutti i test del caso e a metterne a conoscenza gli acquirenti, nel bene o nel male che sia?

    Sono abbastanza disperata, non so cosa fare..

    Qualcuno sa darmi dei consigli?

    Grazie in anticipo,
    Francesca

    • Allora… per prima cosa, nessuno al mondo può “assicurare” che un cucciolo sarà esente da displasia. Può dirti che sono esenti genitori, nonni, bisnonni… può dirti che ci sono quindi alte possibilità che sia esente. Ma non può garantire che lo sarà LUI, perché purtroppo anche da linee “pulitissime” può saltar fuori il soggetto displasico. Non è un caso frequente, ma può succedere.
      SE succede, e se l’allevatore è in buona fede, dovrebbe essere lui il primo ad offrire un rimborso. Se non lo fa spontaneamente, gli si può rammentare che la displasia è un vizio redibitorio, ovvero che la legge lo obbligherebbe a prendersi indietro il cane “difettoso” e a sostituirlo con uno nuovo (per la legge i cani sono oggetti, quindi non si tiene in alcun conto il lato affettivo… è una schifezza, ma è così).
      Poiché le applicazioni della legge hanno già visto diversi casi in cui però è stato il giudice a tenere in conto il lato affettivo, e quindi è stato previsto un rimborso invece della “sostituzione” , direi proprio che sì, puoi chiedere all’allevatore di partecipare almeno alle spese veterinarie.

  8. Salve mi rivolgo qui con la speranza che qualcuno sappia e possa aiutarmi. Nel mese di settembre ho fatto accoppiare il mio cane (un chihuahua maschio a pelo lungo di due anni) e da quell’accoppiamento sono nati tre cuccioli di cui solo due sono sopravvissuti. Come da regola x il diritto di monta uno sarebbe stato mio. Anche se non avevo obblighi ho anche contribuito pagando medicine per la femmina dopo il parto. Ora la proprietaria non vuole darmi il cane che mi spetta….non si fa più trovare e so che ha avuto vari problemi per inadempianze di ogni tipo. Come posso agire per tutelarmi? Denunciare a chi? Preciso che non ho scritto nulla sulla monta però ho come prova il tracciato di tutte le mail in cui lei ammette che il cane è nostro. Vi prego aiutatemi! !!!! Sono molto preoccupata. Laura

  9. Salve mi rivolgo qui con la speranza che qualcuno sappia e possa aiutarmi. Nel mese di settembre ho fatto accoppiare il mio cane (un chihuahua maschio a pelo lungo di due anni) e da quell’accoppiamento sono nati tre cuccioli di cui solo due sono sopravvissuti. Come da regola x il diritto di monta uno sarebbe stato mio. Anche se non avevo obblighi ho anche contribuito pagando medicine per la femmina dopo il parto. Ora la proprietaria non vuole darmi il cane che mi spetta….non si fa più trovare e so che ha avuto vari problemi per inadempianze di ogni tipo. Come posso agire per tutelarmi? Denunciare a chi? Preciso che non ho scritto nulla sulla monta però ho come prova il tracciato di tutte le mail in cui lei ammette che il cane è nostro. Vi prego aiutatemi! !!!! Sono molto preoccupata. Laura

  10. Buonasera,
    purtroppo il mio cucciolo di cane, acquistato presso un allevamento “certificato” , è deceduto dopo poche settimane dall’acquisto. Causa del decesso: leptospirosi. Ora, per capire se sono stato semplicemente iellato o se c’è qualcosa sotto, sto cercando – senza successo – una legge che indichi quali siano le vaccinazioni obbligatorie dei cani. Leggo ovunque che la vaccinazione per la leptospirosi è obbligatoria, ma non trovo quale sia la fonte dell’obbligo nè se siano obbligatori anche i richiami. Nel mio caso, il vaccino era stato fatto, il richiamo no.
    Ora, io che non conosco questa materia, immaginavo di dover leggere sul libretto sanitario le prossime scadenze per portare il cucciolo dal veterinario. Ebbene, il libretto non riportava scadenze future.
    Dunque: mi sa indicare se i richiami dei vaccini sono obbligatori, quando devono essere fatti e, soprattutto, se esiste una legge che disciplini tali aspetti?
    la ringrazio moltissimo per le informazioni che vorrà darmi.
    Buona serata,
    Luca

  11. salve, vorrei raccontarvi la mia storia. Su insistenza dei miei figli adolescenti ho comprato un cane, un amore di spitz, in un allevamento cagnaro il cui proprietario dice di essere anche un veterinario, al costo di 600 euro, i risparmi dei ragazzi!!! Il cane aveva passaporto ungherese micro chip ed anche la vaccinazione pentavalente. Età dichiarata 3 mesi e 25 giorni. Siccome era il primo acquisto e il canile sembrava all’apparenza serio, abbiamo firmato il contratto cagnaro, forse anche senza leggerlo, lungi dal pensare ad una tragedia. Senza dilungarmi troppo , nel giro di tre settimane dall’acquisti, il cucciolo si è ammalato con sintomi prima di diarrea e vomito e poi neurologici che lo hanno portato alla morte. la diagnosi di tutti i veterinari che lo hanno avuto in cura( è stato due volte al pronto soccorso) CIMURRO!!! età del cucciolo non più di due mesi e mezzo. Sul contratto da me firmato c’era tra le altre già menzionate nel vostro esempio, quella che in caso di morte del cucciolo la sostituzione di esso avverrà dietro pagamento della somma di 300 euro. Io sono intenzionata a richiedere i 600 euro spesi per l’acquisto., anche se ne ho speso altri 250 per le cure. A fine settimana vedrò il venditore crede che riuscirò a spuntarla? Cè qualche legge a cui posso appellarmi? La prego mi risponda sono distrutta lo amavamo tanto anche se è stato con noi solo tre settimane.

    • Denunciatelo. Io non posso darle pareri legali perché non è il mio mestiere… ma posso consigliarle un avvocato specializzato in problemi cinofili. Si chiama Francesca Capodagli e la trova anche su Facebook con questo nome.

  12. scusate ma l’autore dell’articolo è un avvocato?!!???!

    poichè nel caso è pieno di imprecisioni e secondo em farebbe meglio a rivederlo..

    VERO è CHE SE L’ANIMALE è DIFETTATO HA DIRITTO DI ESPERIRE L’AZIONE REDIBITORIA

    E PUò CHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREZZO, IL CAMBIO O LA RESTITUIONE INTEGRALE

    MA NON è ASSOLUTAMENTE VERO CHE PUò CHIEDERE I DANNI AUTOMATICAMENTE (AZIONE ESTIMATORIA) IN QUANTO L’ART. 1494 PARLA CHIARO.. GLI ULTERIORI DANNI SONO DOVUTI SOLO SE IL VENDITORE HA OCCULTATO IL DIFETTO OPPURE LO HA COLPEVOLMENTE NON VALUTATO (IMPERIZIA).

    SOLO IN QUESTO CASO SI PUò RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI…

    ALTRIMENTI SIAMO SEMPRE IN AMBITO DI AZIONE REDIBITORIA.. CHE PUò ESSERE PARZIALE SE SI CHIEDE PARTE DEL PREZZO O TOTALE SE SI CHIEDE PER INTERO CON RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

    UN PO’ DI COSCIENZA QUANDO DI SCRIVONO QUESTE COSE!!!!

  13. ho una domanda … io (privato, non allevatrice, non venditrice) ho del cuccioli e per fortuna sono stata fortunata a trovar loro delle buone famiglie.. io abito in piemonte e devo cedere un cucciolo in lombardia .. la ragazza che viene a ritiralo mi ha riferito che al A.S.L del suo paese le anno detto che per fare il passaggio di proprietà del cucciolo devo compilare il contratto di compra vendita del cane… la mia domanda e io non ho assolutissimamente nulla da nascondere ma e per capire , devo compilarlo ugualmente questo foglio anche se non allevo cani? sono un semplice privato..?

  14. L’affisso non è mai stato segno di serietà, soporatutto oggi dove x averlo basta pagare l’enci. Mi dispiace x quello che ti è successo ma senza un pezzo di carta in mano la vedo dura.

  15. Buongiorno, approfitto della cortese ospitalità per chiedere un’informazione, se possibile.
    Il mese di febbraio u.s. la mia femmina di siberian husky ha messo alla luce quattro splendidi cuccioli, 3 maschi e una femmina. Uno di questi maschi è stato ceduto a una signora che alleva altre razze (con affisso e certificato di educatore cinofilo). La signora elogia i miei esemplari e anche il cucciolo avuto. A distanza di qualche settimana vado a far visita alla nuova proprietaria e quello che vedo non mi gonfia il cuore: tutti i suoi cani sono tenuti in recinti discretamente piccoli e il cucciolo è diventato molto diffidente con le persone (quando l’ho ceduto aveva quasi 4 mesi, era molto socievole e socializzato). Mi sorge il dubbio che non sia trattato al meglio, inizio a raccogliere ancora informazioni sulla signora e raccolgo tanti pareri negativi. Rimango col magone per un pò, lascio che passino alcune settimane e poi mi sento con la nuova proprietaria che mi dice “va tutto bene”. Ieri scopro per caso, grazie a una verifica sul Libro delle Origini ENCI, che il cane è intestato ad una persona sconosciuta! Contatto la signora alla quale avevo ceduto il cane e mi dice che l’ha “condiviso” con la sua amica poichè il cane ha manifestato delle FOBIE!!! A questo punto mi chiedo: considerando che quando le ho ceduto il cane eravamo in accordo che in caso di qualsiasi problema o ripensamento io ero pronta a riprenderlo (non le ho fatto sottoscrivere un contratto perchè mi sono FIDATA di lei, reputando che in quanto allevatrice professionista con AFFISSO ed esperta EDUCATRICE cinofila, avesse avuto una marcia in più e un’etica di comportamento)e che l’ho scoperto per caso dopo 2 mesi, posso rivendicare il cane per riaverlo? Credevo esistesse un codice di comportamento per gli allevatori, ma a quanto pare la parola non basta….

  16. Salve! Ho prenotato un cucciolo maschio di border collie da un prestigioso allevatore internazionale. Mi è stato chiesto di firmare un foglio in cui autorizzo l’allevatore a prelevare il mio cane qualora intenda fargli fare delle monte senza compensi per me se non l’accollo da parte del signore delle spese veterinarie necessarie prima delle monte…tutto questo è legale?

    • Se lo accetti, sì, è legale. E’ un contratto con il quale si stipula un accordo, se va bene ad entrambi è legalissimo. Se invece non ti va bene… allora non devi accettare il contratto. Semplice! 🙂

      P.S.: che caspita sarebbe un “allevatore internazionale?”

      • 🙂 un allevatore che vende/acquista/monta pluricampioni anche fuori dall’Italia e Sia chiaro che lo conosco da una vita e so che è una persona serissima che adora ognuno dei suoi cani…ma io voglio un cane che si diverta lavorando…non un dispenser di spermatozooi! :)))

  17. Buonasera,

    il mio ragazzo voleva regalarmi un cane chihuahua per il mio compleanno. Mi hanno consigliato questo allevamento e mi sono accordata tramite facebook con una signora che è la titolare di un allevamento di Pavia. Il prezzo stabilito, sempre tramite messaggio privato scritto su facebook era di 1800 euro.

    Questa signora (oltre a farci fare 750km a vuoto) prima ci ha fatto la ricevuta di 300 euro di acconto (pagato in contanti) e poi ci ha detto che le cose erano due:

    diciamo che ci ha “ricattati” o “minacciati” ( come l intendo io)

    o accettavamo di pagare 800 euro in nero e quindi di avere una fattura di soli 1.000 totali

    oppure avremmo dovuto pagare 1.800 euro piu iva e quindi il prezzo totale sarebbe lievitato a 2400 euro circa.

    Abbiamo solo avuto un accordo tramite facebook dove lei ha la pagina Dell allevamento. Però ho salvato tutto. Io però non ho fatto presente subito la cosa, ma il giorno dopo, perché volevo il cane ad ogni costo, ma ero combattuta perché non volevo compiere un illecito. In più lei dice che io ho cambiato idea perché non ero sicura del cane ( su fb le ho scritto delle orecchie del cane, se si sarebbero raddrizzate, perché avevo dei dubbi…poi ho chiesto altre foto….e solo dopo ho deciso che preferivo non prenderlo ma non per il cane, più che altro perché poi avrei avuto un documento che valeva 1.000 e se avessi avuto problemi futuri col cane non avrei potuto riavere tutti i soldi ma solo 1.000). Diciamo che sono molto dubbiosa e indecisa di mio, la voglia del cane era forte ma la voglia di fare le cose correttamente lo era di più. Comunque io non ho firmato contratto scritto. Lei mi ha fatto ricevuta di acconto.

    A noi non è andato affatto bene, sia perchè se avessimo saputo prima queste cose non saremmo mai andati giu da lei a Pavia e non avremmo mai buttato i soldi della benzina e i soldi dell autostrada (io sono disoccupata da 4 anni e non ho soldi da buttare cosi), sia perchè lei ci ha proposto di truffare lo stato e noi assolutamente non volevamo sottostare a questa cosa.

    Abbiamo richiesto la restituzione dell anticipo ma la signora non ne vuole sapere. Ci ha minacciati, anche telefonicamente (ho la registrazione della sua telefonata) e comunque non è intenzionata a ridarci i nostri soldi. Ha detto che ha tanti soldi da spendere e che mi farà causa in quanto su facebook ho esposto la questione in un gruppo di cani di questa razza chiedendo aiuto. Facendo si il suo nome (Dell allevamento) ma mai insultando o cosa, Mi sono solo limitata a raccontare come sono andati i fatti. Lei dice mi vuole denunciare per lesioni morali e per diffamazione e Minaccia che se io vado dalla finanza lei pagherà solamente una multa di € 300 mentre lei mi toglierà anche le mutande In quanto lei mi denuncera’ per diffamazione che è un reato molto più grave, dovrò andare a Pavia perché sede del processo, dovrò spendere un sacco di soldi, mi verranno addebitate le spese legali perché perderò e lei mi chiederà € 10.000 di risarcimento danni in più dovrò fare su e giù non so quante volte per andare alle udienze e spendero’ un sacco di soldi di benzina e autostrada. Questo minaccia al telefono ( io ho registrato la telefonata, anche lei conferma di avermi registrata….senza il mio consenso….)

    A me hanno detto che questa è appropriazione indebita e si configura il reato. Perché la ricevuta fiscale di acconto e’ pur sempre acconto e andrebbe restituito in qualsiasi caso.

    Noi vogliamo solo i nostri soldi di ritorno, altrimenti la voglio denunciare perchè questa persona non la puo passare liscia per quello che ci ha fatto e questa è diventata una questione di principio adesso. A costo di finire in mutande!!

    Comunque non esiste contratto scritto, non ci sono clausule io non ho firmato niente ( ma credo che per il settore animali anche un accordo del genere sia valido). Poi non so se esiste un recesso in questi casi….Il fatto è che la signora è inadempiente in quanto ha cambiato le carte in tavola con i prezzi e comunque voleva farci evadere il fisco con conseguenze che possiamo solo immaginare….ma la signora e’ furba e dice che lei è’ corretta che il prezzo era 1800 euro e k non era obbligata a dirmi più IVA in quanto sottinteso. Mi dice che non ho prove del fatto che lei mi abbia proposto un pagamento in nero in quanto il mio ragazzo potrebbe anche inventarsi le cose per aiutarmi….cioè guardi io non ho parole…..

    Il “contratto” a nostro parere è nullo, in quanto la signora inadempiente. Ma io non sono un avvocato e quindi non so come funziona….la signora dice che lei è’ stata corretta ha fatto tutto in regola.

    Adesso mi dica lei cosa posso fare perchè io faccio tutto quello che posso per riottenere i miei soldi….

    Mi scusi ma sono troppo arrabbiata e la gente cattiva e disonesta non puo sempre cavarsela cosi e la gente onesta non puo sempre soccombere, io ho dei principi e mi batto per questi.

    Cordialmente
    Lory

  18. Salve,mi rendo conto che la cosa è “parzialmente” inerente, ma da una ricerca sul vostro sito non ho trovato risposta.
    In questo articolo si parla di contratto inerente all’acquisto/vendita di un cane di razza, ma nel caso dell’affido?
    E’ possibile avere un facsimile di un contratto “giusto” in merito all’affido ( che è comunque una pratica presente all’interno del mondo dell’allevamnto)?
    Grazie mille

    • dubito ci sia questa possibilità, perchè ogni allevatore affida i cani in modo diverso. a grandiSSIME linee ci potrebbero essere dei vincoli:
      – sulla riproduzione
      – sulle esposizioni
      – sul ricavato di eventuali monte o cucciolate
      – una condivisione delle spese per controlli di salute (lastre, test occhi, test dna etc) , spese espositive, spese riproduzione.
      altri nessuna condivisione delle spese

      alcuni affidano a costo zero, altri con un deposito in denaro che viene reso, altri a prezzo pieno con uno o + cuccioli, a termine contratto.

      alcuni affidano cuccioli, altri cani in carriera, altri giovani cani.

      come vedi, le variabili possono essere talmente tante che nn c’è questa possibilità

    • Sì, è una pratica presentissima, ma non mi risulta che ci sia un contratto-tipo: ognuno fa a modo suo, l’importante è che allevatore e affidatario siano d’accordo sulle modalità.

  19. E’ sbagliato anche il primo contratto alla voce “cucciolo è esente per DNA”:

    – che il cucciolo è esente per DNA dalle patologie denominate X,Y,Z essendo entrambi i genitori stati sottoposti a ricerca sul DNA e risultando entrambi esenti.

    Nessuno può dichiarare che i cuccioli a priori siano esenti da malattie ereditarie proprio perché geneticamente trasmissibili (HD, ED e PRA) che possono essere anche latenti sui genitori ma presenti in future cucciolate.

    L’unica esenzione e garanzia può esserci sui genitori se sono stati controllati ma non sui cuccioli, chi dice questo non ha ben chiaro le cose.

    • ciao Stefano, oramai anche per i cani esistono delle patologie, di solito autosomiche recessive, per le quali esistono test del DNA che permettono di avere la certezza che i cuccioli NON saranno affetti da quelle patologie proprio perchè i genitori sono testati ed esenti x DNA.
      puoi trovare l’elenco di questi test presso i laboratori analisi accreditati ENCI.

      Mentre per la dispasia è come dici tu, non essendoci ancora test DNA in merito

      • Infatti per la PRA può esserci una non trasmissione per parentela ma non per displasia come accennavo nella mia risposta (anche e gomiti) e internet è pieno di cucciolate in cui si spacciano cuccioli esenti HD/ED e questo è falso.

  20. Salve a tutti! Ho bisogno di un consiglio..
    Tre giorni fa ho comprato un cucciolo di golden in un allevamento: un sogno che si avverava per me e i miei tre bimbi, dopo molti sacrifici. Inutile dire: gioia a piene mani, la casa una festa, tutto pronto per accogliere il cucciolo.
    Dopo qualche ora però ecco che mi si manifestano i primi segni di una reazione allergica: prurito al naso e agli occhi, starnuti e, ciliegina sulla torta, l’asma. Il giorno dopo chiamo l’allevatrice, le spiego il problema. Dopo averle manifestato la preoccupazione di non voler affidare a sconosciuti non fidati il cucciolo ma preferibilmente riportarlo da lei se dagli esami risultasse cosa certa (ancora prego che non sia così, ma stasera ho dovuto prendere il cortisone per riuscire a respirare di nuovo) mi sento rispondere:” beh, lo puoi anche riportare, ma io tecnicamente i cani li vendo non li posso ricomprare. E poi aspetta una decina di giorni, fai con calma le prove e ci risentiamo”. A prescindere dal fatto che di soldi non avevo parlato, ma mi impensieriva il fatto che dopo troppo tempo il cucciolo vivesse il distacco come un abbandono, mi ha colpito l’insistenza sulla decina di giorni e sull’aspettare con calma.. Esiste un diritto di recesso anche sull’acquisto di un animale? Già è dura veder sfumare un sogno, e vi assicuro che quel batuffolo dorato già è entrato nei nostri cuori e rinunciare sarà uno strazio, soprattutto per i miei figli, ma perdere tanti soldi,visto che sono sola, sarebbe danno e beffa insieme.
    Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere!

    • Fortunatamente no, non esiste un “diritto di recesso” (altrimenti uno sproposito di cuccioli tornerebbe indietro dopo due o tre giorni, non appena i proprietari si accorgono di cosa significhi avere un cane). Esiste la garanzia che riguarda i vizi redibitori, ma il suo cucciolo non ha alcun vizio (difetto): è lei ad averlo, se mi passa l’espressione non troppo felice ma veritiera, ed è sempre lei ad aver agito con una certa leggerezza non pensando prima ad accertarsi di non avere allergie.
      Certamente il suo non è stato neppure un “capriccio”, quindi se io fossi nei panni dell’allevatrice cercherei almeno di venirle incontro: ma l’insistenza sull’attesa secondo me è da attribuire al fatto che TROPPE persone accampano la scusa dell’allergia quando si rendono conto che il cane li impegna più di quanto pensassero… quindi lei forse vuole vedere le prove certe che questa allergia esista davvero prima di prendere una qualsiasi decisione.

      • Già domani prenoterò le prove per me e i bambini.. intanto ho raccolto notizie, purtroppo poche e contrastanti, sull’eventualità di poter fare un vaccino, se il problema non coinvolgesse i miei figli ma solo me. Ne parlerò con l’allergologo.
        E’ vero che superficialità e malafede sono ormai un pò dovunque, ma proprio per evitare inutili incomprensioni ho telefonato all’allevatrice il mattino dopo aver preso il cucciolo. Non credo che basti mezza giornata per pentirsi di una scelta meditata quasi un anno.
        Comunque si, forse è vero che sono stata “superficiale” nel non prendere in considerazione la possibilità di essere allergica ai cani, dato che avendo amici con quadrupedi non ho mai manifestato nessun sintomo… forse perchè l’esposizione è stata sempre breve e gli ambienti ben puliti. Ma dubito di essere l’unica persona a non averlo fatto.
        Se avessi avuto anche la minima percezione di una cosa del genere non avrei aspettato un secondo per accertarmene, vista la sofferenza che mi troverò a dover affrontare nel caso in cui fosse vero.. e vi assicuro che me n’è già toccata tanta in quest’ultimo periodo.
        Anche per questo invito ad usare un pò d’intuito, e riservare sarcasmo pungente per chi davvero se lo merita.
        Grazie comunque per le informazioni date.

        • Scusa, Dani, ma se uno è allergico ai cani è allergico ai cani: se ne hai frequentati altri e non hai avuto questi problemi, mi pare strana questa reazione. E’ meglio che tu faccia le prove, anche se per quel che sento in giro…l’attendibilità non è certo il massimo 🙁

  21. Salve a tutti.
    Vi racconto cosa mi è successo:
    una settimana fa sono andata in un negozio di cuccioli e mi sono innamorata di un cane bellissimo, un “labrador” color cioccolato. Perchè tra virgolette? Perchè i venditori l’hanno spacciato per un labrador ma in realtà è un cucciolo di bracco tedesco (scoperto dopo aver fatto vedere il cane a più esperti).
    Ho firmato il contratto di vendita dove dice che mi è stato venduto un labrador, ma in realtà non è così. Perfino sul suo libretto sanitario c’è scritto che la razza del cucciolo è quella di un labrador ma è evidente che non lo sia.
    Io non voglio assolutamente ridare indietro il cane perchè mi piace tantissimo e ci sono già molto affezionata, vorrei solo sapere se ci fosse la possibilità di chiedere una diminuzione del prezzo e quindi un’eventuale restituzione del denaro.
    Aspetto una risposta via e-mail.
    Grazie mille in anticipo.

  22. @ Antonella: il proprietario non risulto più io da tempo, bensì quelle persone che io non conosco e a cui la tipa ha venduto il cane. E’ che io non sapevo che volesse venderlo, pensavo se lo trenesse lei il piccolo…..

  23. @Luca, tu dici: “Le ho lasciato il documento per il passaggio di proprietà con i miei dati e a posto così”, ma ti sei accertato che abbia fatto il cambio di nominativo sul microchip? Perché se sul microchip c’è ancora il tuo nominativo e il cane ad esempio fa un danno, come provocare un incidente se scappa, ne rispondi tu.

  24. Mi scusi Sig.ra Lisa,
    ma questo che lei dice in merito alla displasia dopo posso trovarlo?
    Ce una sentenza…un articolo di legge da poter portare al mio avvocato?
    Le sarei immensamente grata se mi facesse questa cortesia.
    Grazie ancora
    Luciano

    • Salve Sig. Luciano, io cerco di darle più informazioni possibile però mi preme sottolineare che non sono un avvocato, semplicemente ho fatto una tesi nel 2007 che si occupava di legislazione cinofila. Faccio questa precisazione perché è sempre buona cosa che il suo avvocato verifichi che nel frattempo le leggi non siano cambiate (soprattutto vi consiglio di informarvi su eventuali sentenze della corte di cassazione che spesso fanno più giurisprudenza di qualsiasi altra legge).

      Ad ogni modo, come dicevo sopra, le leggi sulla compravendita del cane di norma si basano sugli usi locali, in mancanza di questi sulle leggi speciali e in mancanza di queste sulle norme generali di compravendita presenti nel codice civile. Ciò che le ho scritto sopra riferito alla displasia dell’anca lo trova nell’art. 936 facente parte di un più ampio testo sulla compravendita del cane che è depositato in tutte le camere di commercio d’Italia. Le allego un link dove troverà sicuramente un sacco di informazioni…spero di esserle stata utile, in bocca al lupo!

      http://www.specialdogscanispeciali.eu/forum/viewtopic.php?f=42&t=3737

  25. ……non ci sto capendo piu niente!!!
    Faccio un esempio:
    Faccio una cucciolata…….da cani esenti totali da displasia!!
    A distanza di circa un anno….il nuovo proprietario mi chiama dicendo che il cane è affetto da grave displasia ai gomiti,tale che forse sarà soppresso.
    Io mi metto subito a disposizione dell’acquirente…..ma a mente fredda mi sono detto”IO HO FATTO TUTTO QUELLO CHE L’ETICA MI DICE DI FARE”
    Ho accoppiato infatti cani selezionati(Certificati)io che colpa ne ho?
    Se l’acquirente non voleva correre questo rischio…. doveva prendere un cane già lastrato….e non un cucciolo di 60 giorni!!!
    La cosa che vorrei capire per bene……quali “SONO I TERMINI TEMPORALI” entro i quali l’acquirente puo rivalersi sull’allevatore in caso di displasia!!!
    Dato che la displasia è una malattia polifattoriale……perchè si da per scontato che la causa sia solo genetica?
    Chi mi dice che il nuovo proprietario…..non abbia tenuto nei migliori dei modi il cucciolo…..tale da aggravare la situazione?
    L’altra cosa che mi suona strana….é un cane per avere una diplasia così grave tale da correre il rischio di essere abbattuto…..a 6 mesi(età alla quale si fa la preventiva,sopratutto per i cani che fanno lavoro)minimo doveva presentare una lieve displasia!!!!Perchè il nuovo propritario si è fatto vivo solo ad un anno di età del cane?
    Posso avere almeno il beneficio del dubbio…..che la causa sia stata esterna alla genetica(trauma)?
    Io comunque….nonostante tutto ho gia detto al tipo….che gli darò un nuovo cucciolo,ma sta cosa mi mette una rabbia!!!
    L’allevatore serio in questo caso è paragonato ad un cagnaro…..è non viene assolutamente tutelato!!!
    Scusate il racconto….un pò confuso….ma la cosa mi manda in escandescienza!!!!
    Grazie in anticipo!!!
    PS:
    Il cane e stato ceduto a 60 giorni(dicembre 2011)….il problema mi è stato comunicato ad ottobre 2012(1 anno del cane)….ma solo tramite un messaggio su facebook

    • Luciano, ti ribadisco quanto detto a Luca. Nel caso specifico della displasia dell’anca, è considerata un vizio (e dunque un motivo di possibile recessione del contratto) SOLO se il cane è stato venduto a partire dal 5° mese di età. Se tu l’hai dato via a 60 giorni il problema non sussiste. Se tu vuoi dargli un altro cucciolo è una tua scelta ma non sei assolutamente obbligato. A maggior ragione se queste persone ti hanno contattato dopo un anno e per di più su facebook?! Bella serietà! Se avessero fatto fare le lastre al cane a 6 mesi se ne sarebbero accorti subito della displasia e ti avrebbero potuto contattare subito. Secondo me se ne vogliono solo approfittare, ma questo, sia chiaro, è solo il mio parere! Fai te…

  26. intanto grazie a tutti per l’attenzione che mi state dedicando, mi siete davvero di aiuto!!!! Domani spedirò alla cosiddetta ex amica una lettera scritta con un mio amico avvocato il quale mi ha detto che il codice civile precisa che una donazione, fatta quindi a titolo gratuito, fa passare la proprietà e quindi la responsabilità del bene a chi lo riceve. Non ritengo quindi che io debba, a titolo di legge, alcunchè a nessuno…staremo a vedere….:-):-)vi terrò sicuramente informati sugli esiti della telenovela…..grazie ancora!!!!!!!!!!!

  27. Salve a tutti. Intanto complimenti per la chiarezza dei vostri interventi. Avrei bisogno, se possibile, di un chiarimento su una situazione che mi coinvolge. Cercherò di riassumere meglio che posso. A giugno del 2012 ho regalato un cucciolo di shih tzu, con tanto di pedigree, ad una persona che ritenevo amica. Le ho lasciato il documento per il passaggio di proprietà con i miei dati e a posto così. Più o meno a ottobre questa persona mi chiama dicendo che lei ha venduto il cane a dei suoi amici e che hanno scoperto dopo qualche tempo che il cucciolo ha la displasia. Allora mi dice che io devo risarcire i suoi amici e farmi carico delle spese di intervento e riabilitazione. Premetto che io non ho mai nemmeno visto questi suoi amici e che lei non mi ha nemmeno rimborsato le spese (circa 100 €) relative a due cicli di sverminazione, vaccino eptavalente, microchip e iscrizione all’enci. Quali sono i miei obblighi, se ci sono???? Per piacere riuscite ad aiutarmi???? Grazie a tutti.
    Luca

    • Ma scusami Luca…tu gliel’hai regalato, lei lo vende a terzi e deve i essere tu a risarcirli?! Ma che stiamo scherzando??? A parte il fatto che è una follia a 360 gradi, ma ad ogni modo loro non hanno nessun diritto di chiedere il denaro a te, in quanto l’unico modo per farlo è avere in mano un documento VALIDO che attesti la compravendita (es. scontrino fiscale o ricevuta). Se la tua “amica” gliel’ha fatto (immagino di no, a meno che non abbia un negozio di animali o un allevamento) possono avvalersi di questo e chiedere risarcimento a lei. In caso contrario le loro richieste sono aria fritta e né te né lei avete obblighi!

      • Grazie Lisa, infatti è proprio quello che penso io, scusami ma ho scritto un pò male, è la mia “amica” che mi chiede i soldi, che fra l’altro non aveva nemmeno registrato il passaggio di proprietà a suo nome, ma ha venduto il cane direttamente agli altri, come se il passaggio lo avessi fatto direttamente io. Il mondo è bello perchè è vario…..

        • Bé questa cosa va un po’ a tuo discapito ma ad ogni modo se non c’è niente di scritto né da parte tua, né da parte sua la vedo dura che questi attuali proprietari possano riavvalersi su di te. Comunque io – fossi in te- proverei a parlarci con queste persone perché se la prendono di punta e vanno da un avvocato tu rischi comunque di ritrovarti in una bega…

        • Grazie Valeria, volevo dire anche un’altra cosa molto importante a Luca che forse può essere utile anche agli altri utenti di TPIC.
          Quando il cane è affetto da vizi che possono determinare la risoluzione del contratto (rabbia, cimurro, leptospirosi, epatite e molte altre ancora), c’è un termine di tempo per poter fare la denuncia per iscritto (raccomandata, telegramma o citazione giudiziaria) e questo tempo varia appunto in base al vizio (ovvero al tipo di malattia), per alcune è solo di un giorno, per altre di 8 giorni, per la displasia dell’anca addirittura 30 giorni.

          Mi preme però sottolineare che la displasia dell’anca è considerata un vizio SOLO se il cane è stato acquistato a partire dai 5 mesi di età. Dunque Luca, puoi stare tranquillo, se il cane è stato ceduto a giugno e queste persone si sono fatte vive ad ottobre (e comunque vale solo per ISCRITTO) ormai 30 giorni erano passati abbondantemente! 😉

          • Precisazio’: i termini che tu citi valgono però a partire dalla scoperta del vizio, e non dall’acquisto. E il tempo massimo per scoprire il vizio è sempre di un anno.

          • Mmmh Valeria, in realtà la legge non è così esplicita. Secondo gli usi di Varese l’onere della denuncia decorre dal giorno in cui è stato consegnato il cane, non da quello in cui è stato scoperto il vizio. Bisogna vedere dove vive Luca. In alcuni posti ci sono le leggi speciali, ma se non ci sono si fa riferimento agli usi locali o – in mancanza anche di questi – al codice civile. Comunque, come al solito in Italia – è tutto molto nebbioso! 😉

  28. Salve a tutti!
    Ho comprato un cucciolo maltese di 4 mesi (nel gennaio, 2011) e dopo 10 mesi dell’acquisto, facendo un ecocardio, hanno riscontrato che il cucciolo ha una stenosi polmonare severa di tipo A, congenita. Bisogna operarlo con urgenza perché può morire all improvviso, e quest’operazione ha un bel costo.
    Cosa si può fare legalmente???
    Grazie! Saluti dal mio cucciolo, Speank!

    • Dopo quasi due anni, temo nulla: le conviene sentire un avvocato, ma c’è tempo un anno dalla scoperta del vizio per avere diritto a un risarcimento…e a conti fatti mi sembra che l’anno scadesse ad ottobre… anche se qualcosa non mi torna: non è che era gennaio 2012? Perché se ha scoperto la stenosi a ottobre del 2011, il cane dovrebbe essere stato operato già da tempo!

        • Ah, adesso torna tutto! Vada subitissimo da un avvocato: lei ha scoperto un vizio redibitorio entro un anno dall’acquisto e questo le dà il diritto ad essere risarcito del valore del cane. Ma in alcuni casi ci si accorda anche per una partecipazione del venditore alle spese veterinarie. Da dove proviene il cucciolo? Allevamento serio, cagnaro, negozio, privat0…?

          • Il cucciolo l ho comprato in Italia in un negozio ke e’anke veterinario,ma lui proviene dall estero,Slovenia ! Comunque vado subito dall avvocato e grazie per la risposta

          • Peccato :-(… avrà la strada più difficile. Un allevatore serio avrebbe potuto offrirsi direttamente lui di contribuire alle spese, ma con i cagnari non c’è proprio da contarci.
            Un veterinario che importa cani dell’Est? Veramente notevole… se stesse a me, uno così lo radierei dall’Albo 🙁

  29. cara valeria, grazie per la risposta. io volevo acquistare (e voglio tuttora) il secondo cane da lei, perchè lei mi ha promesso uno sconto a causa dei difetti del primo, perchè conosco la mamma (la stessa del mio), perchè fino a ieri ero in buoni rapporti. il “rifiuto improvviso” dell’allevatrice deriva dal fatto che ha un carattere un po’ burrascoso e istintivo, si è innervosita per niente e mi ha detto “basta, i cani me li tengo io”. io pure ho un carattere un po’ burrascoso, quindi, dopo un anno che paziento e sono gentile (e contrasto tutti, compresi i miei genitori, che insistono a dirmi che lei è “una furba”), ieri sono scoppiata e ti ho subito scritto. in realtà, già oggi l’allevatrice è più propensa al dialogo. in ogni caso, per ogni evenienza, chiederò dei consigli legali, soprattutto se l’insufficienza cardiaca si aggrava e i costi quindi vengano veramente elevati (ma incrociamo le dita che non succeda, spero che il mio cagnolino si tenga il grado 1 ancora per tanti anni).
    ti ringrazio in ogni caso per i consigli e spero di averti chiarito un po’ meglio la questione! (non voglio sembrare una pazza che accusa a caso).
    francesca

  30. cara Valeria, ti avevo già scritto in merito all’articolo sul secondo cane… ora ho ancora più bisogno di un consiglio. il secondo cane in questione doveva essere una cavalier king proveniente dallo stesso allevamento del mio. tuttavia, l’allevatrice si sta rifiutando all’ultimo per ragioni incomprensibili di vendermela.
    a questo punto io vorrei cercare di capire se ho qualche diritto di risarcimento in merito al mio primo cavalier (questi risarcimenti non li ho mai pretesi perchè finora sono stata in buoni rapporti e avevo deciso di chiudere un occhio). il mio cagnolino, artù, mi è stato venduto con pedigree, come sano etc. Tuttavia, a 82 giorni, quando l’ho portato a casa, aveva un testicolo ancora non sceso. sono passati i mesi, e il testicolo è rimasto nell’addome. così, dopo i 12 mesi, abbiamo dovuto ricorrere ad un’operazione chirurgica per asportarlo. l’allevatrice non ha contribuito minimamente alla spesa. INOLTRE, è venuto fuori che il mio cavalierino è anche affetto da una patologia cardiaca tipica della razza (il prolasso alla valvola mitrale), che si è manifestata già a 10 mesi (NON SO se ci fosse anche prima, perchè solo l’ecocardio ha reso possibile scoprirla). questo problema richiederà controlli ogni 6 mesi, ed eventualmente farmaci, se si aggrava. anche per queste spese, l’allevatrice non collabora nè collaborerà. last but not least, pare che ci sia anche una lussazione alla rotula: questo problema però non è chiaro se sia genetico o traumatico, l’allevatrice dichiara che non era presente a due mesi, e che quindi è stato un problema subentrato successivamente di cui declina ogni responsabilità. quello che domando è: c’è una qualche maledetta legge che possa obbligarla a contribuire un minimo a qualche spesa?!?
    chiedo scusa per la lunga mail e ringrazio in anticipo!
    francesca

    • Francesca, non credo di essere la persona più adatta a dare una risposta, anche perché sentendo una sola campana sembrerebbe che l’allevatrice si fosse comportata malissimo… ma se così fosse, mi spieghi perché tu vorresti prendere il secondo cane da lei, e per quale motivo dovrebbe essere invece lei a rifiutarsi di dartelo?
      Converrai con me che qualcosa non torna!
      In ogni caso, solo un avvocato può dirti – con prove, evidenze, certificati eccetera eccetera alla mano – se hai la possibilità di ottenere un risarcimento oppure no: ed io non ho competenze legali, mi dispiace.

  31. ..vi aggiorno…
    il mio cucciolo è stato operato ieri al gomito dx…
    Prima di procedere con il sinistro la veterinaria vuole aspettare un mesetto per vedere se la zoppia cessa e poi valutare la situazione.
    oggi ho parlato telefonicamente con una signora dell’ENCI (gentilissima) che mi ha detto di inviarle per conoscenza la lettera che lunedì manderò all’allevatore per la richiesta del pagamento delle spese veterinarie.
    Da quel che ho capito l’ENCI potrebbe anche procedere con un “provvedimento disciplinare” nei confronti dell’allevatore.

  32. bisognerebbe mettere i nomi di questi presunti allevatori che son tutti bravi a parlare quando devono rifilarti il cane ma che poi al primo problema fanno le orecchie da mercanti….

  33. vi riporto la mia esperienza in merito…
    Dopo 3 maschi di pastore tedesco, decido di prendere un cane lupo cecoslovacco..
    compro il cucciolo da un allevatore che mi consegna il pedigree.
    il padre ha le lastre ufficiali per anche e gomiti mentre la madre non le ha…dei nonni si sà poco o nulla (per quanto riguarda i gomiti).
    dico espressamente che non mi interessa un cane “bello” ma sano per poter tentare di tirarne fuori un cane da ricerca.
    A 10 mesi il cane zoppica vistosamente.
    lo porto alla Facoltà di Veterinaria di Grugliasco (TO) e, per farla breve, la prossima settimana devo farlo operare ad un gomito e sperare di non dover intervenire pure sull’altro.
    questo comporta che sul pedigree gli verrà assegnata una displasia al gomito di grado 3. Impossibile far accoppiare il cane, addio ricerca su cacerie e costi per operazione e core successive.
    Chiamo l’allevatore e gli chiedo se “è disposto a venirmi incontro per l’operazione”.
    risposta: PICCHE.
    non diventerò più povero per far operare il mio cane ma considero l’allevatore molto poco serio….

  34. Giusta la sua riflessione,ma a questo punto…. non ce nessuna differenza tra allevatore e cagnaro….se il rischio d’impresa e lo stesso!!!
    La legge dovrebbe prevedere in questo caso…..una sorta di concorso di colpa,ma non dovrebbe ricadere tutto sull’allevatore.
    Anche perchè come tutti sappiamo la displasia è una malattia polifattoriale su base genetica!!!!
    Se per assurdo il cucciolo alla nascita aveva gia un accenno di displasia…..e tu nuovo proprietario hai fatto di tutto per peggiorare la situazione(in buona fede)perchè l’allevatore dovrebbe sobbarcarsi di tutta la responsabilità?

    • La differenza tra allevatore e cagnaro è soprattutto una: che l’allevatore seleziona (e quindi l’incidente gli succede una volta ogni cento cuccioli, tanto per fare un esempio a caso), mentre il cagnaro accoppia ad capocchiam e quindi gli succede cinquanta volte su cento di dover pagare. A mio avviso questo dovrebbe disincentivare il cagnaresimo a favore della selezione, e non il contrario!

  35. Buona sera a tutti,
    l’articolo e molto interessante….ma la cosa che davvero non capisco e per quale motivo un allevatore dovrebbe risarcire l’eventuale acquirente di un cucciolo,quando ha fatto tutto quello che poteva fare.
    Mi spiego meglio se l’allevatore accoppia due cani totalmente esenti da diplasia(anche e gomiti=O)che colpa ha se da quell’accoppiamento nasce un cucciolo con displasia di grado elevato?
    Su questo la legge dovrebbe essere un attimino piu precisa!!
    In questo caso l’acquirente viene trattato con i guanti,mentre l’allevatore viene completamente discriminato!!!
    Sta poi nell’onestà dell’allevatore venire in contro al problema…..ma non dovrebbe essere un obbligo!!
    Infatti la legge trattando alla stessa maniera un “CAGNARO” e un Allevatore serio e coscienzioso……favorisce il moltiplicarsi dei primi(CAGNARI).
    Per selezionare un cane da pastore tedesco si spendono tanti di quei soldi……che ad un certo punto ti fà pensare:vale proprio la pena selezionare un cane…..se poi il giudice mi paragona ad un commerciante?
    Spero in un vostro commento!
    Grazie Luciano

    • Luciano, l'”aver fatto tutto il possibile” – in qualsiasi campo – non ti solleva dalle tue responsabilità. L’esempio più classico è quello dell’incidente automobilistico: se tu hai fatto tutto per benino, hai rispettato i limiti, hai frenato per tempo eccetera eccetera, ma hai ugualmente ammazzato un pedone, non è che te ne vai a casa felice e beato. Sei accusato di omicidio colposo, quindi non certo intenzionale e non certo dovuto a tua imperizia…ma comunque omicidio. Purtroppo la stessa cosa (meno drammatica, per fortuna) avviene quando un allevatore, per quanto abbia fatto tutto ciò che poteva – in scienza e coscienza – per far nascere cuccioli sani, si ritrova a produrre un cane gravemente displasico. Non è colpa sua, perché la genetica purtroppo fa brutti scherzi…ma non è neppure “sfiga” e basta, senza responsabilità di nessuno.
      Esiste una cosa chiamata “rischio d’impresa” che comporta proprio il fatto che si possa/debba rispondere di danni causati senza volontà e senza colpa…perché, in realtà, non è neppure colpa dell’acquirente! E siccome lui ha pagato, non sarebbe giusto che si accollasse tutte le sfighe.
      Normalmente succede proprio che si fa a metà: io ho fatto tutto ciò che era in mio potere, tu hai pagato soldi buoni, ci è andata male, facciamo metà per uno. A me pare equo, anche se di fronte alla sfiga la vera equità forse non esiste: ma si deve trovare il compromesso migliore, che a me sembra appunto questo.

  36. capisco la volontà di mettere per iscritto alcune cosette,a scopo “deterrente”, ma francamente alcuni punti del contratto serio li trovo fini a se stessi.
    “IL CESSIONARIO…
    …di autocertificare sotto la propria responsabilità civile e penale di: non essere delinquente abituale o per tendenza; non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi…”
    Ma di cosa parliamo? il cessionario non sta certo presentando domanda per partecipare ad un concorso nella pubblica amministrazione. Punto secondo: le autocertificazioni si presentano ad un soggetto pubblico o privato gestore di pubblici servizi, che poi provvederà a fare i dovuti controlli. E’ materia regolata dal DPR 445/00.Il soggetto privato inteso come allevatore non può essere destinatario di alcuna autocertificazione. Punto terzo: condanne NON definitive! ecco, mettiamo in dubbio anche il sistema che prevede tre gradi di giudizio e siamo a posto. Vorrei ricordare che un soggetto senza condanne definitive si definisce INCENSURATO.

    “si impegna a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi nella quale sia contemplato in cane oggetto del presente contratto”

    non si capisce perché si debba “impegnare”. Se vuole rispondere con il proprio patrimonio saranno fatti suoi.
    O magari oltre ad impegnarsi per la sottoscrizione della polizza lo deve fare anche per un certo massimale?

    per evitare di fare la lista degli impegni e commentarli, dirò che non vedo come l’allevatore possa poi attuare un lavoro di intelligence per andare a verificare, magari a centinaia di km, certe situazioni.
    E cmq da un contratto, sia esso verbale o scritto, scaturiscono obbligazioni contrattuali stabilite dal diritto. Gli impegni possono essere solo una definizione dell’obbligazione, ma senza di essa non c’è alcun impegno. Insomma, in un contratto scritto non è che ci si possa schiaffare qualsiasi cosa…

    • “…di autocertificare sotto la propria responsabilità civile e penale di: non essere delinquente abituale o per tendenza; non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi…”
      … Ma di cosa parliamo? il cessionario non sta certo presentando domanda per partecipare ad un concorso nella pubblica amministrazione…”

      Credo serva all’allevatore di certe razze (guardia/difesa) per tutelarsi.

      Se non ricordo male, per legge, criminali e delinquenti non possono (mmm… non potrebbero) detenere cani utilizzabili a scopo difensivo/offensivo.

      • vero che nn deve presentare domanda x partecipare ad un concorso, nello stesso tempo, a mia opinione, è corretto tutelare il cane e chiedere una dichiarazione di quel tipo compresa quella sul non aver mai avuto condanne e/o inchieste sul maltrattamento animale.
        Una dichiarazione mendace apre la porta alla possibilità a) all’allevatore di riprendersi il cane qualora venisse tenuto male senza troppi problemi b) varie ed eventuali a livello legale. c) sono andata a rivedermi la legge che era stata fatta sui ‘cani pericolosi’ (ricordo che le razze considerate, alla prima stesura, erano + di 200) e quella frase è copiata, paro paro, da quel decreto.
        a me, ribadisco, pare un’ottima cosa.

        • Giusto, concordo.

          Infatti si tratta dell’ordinanza “Martini”:

          “Art. 4.
          1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’art. 3, comma 3:
          a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
          b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
          c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la
          persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
          d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per
          i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per quelli
          previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
          e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.”

  37. Vogliamo parlare anche del caso in cui la parte lesa sia l’allevatore?
    Anni fa (molti anni fa) diedi un cucciolo ad una giovane coppia di una provincia accanto alla nostra.
    Per un po’ tutto perfetto, a parte che non mi hanno mai mandato foto del cucciolo in crescita (una delle clausole del mio contratto; se abiti a più di 100 km da me, ogni tot mesi mi mandi foto e notizie).
    Verso i due anni mi arriva una telefonata, che il cane non stava bene, che aveva problemi ad andare di corpo.
    La cosa si aggrava al punto che dopo mie insistenze, fanno degli accertamenti e si scopre che il cane ha uno “spuntone di osso” che preme sul nervo della spina dorsale.
    Detta in soldoni : quando il cane spinge per fare la cacca, lo spuntone di osso preme sulla spina dorsale ( o su un nervo accanto), il cane sente male e smette di farla.
    Dopo tante peripezie, risulta che il cane va operato, lo spuntone di osso va “limato via” (sempre in soldoni), così mi offro volontariamente per cercare e proporre uno specialista, un neurologo, un ortopedico, qualcuno specializzato in casi come questo, che non si mettono le mani sulla spina dorsale così ad capocchiam.
    Risposta : ah…ma noi abbiamo già parlato con un veterinario, fa lui l’intervento e costa molto meno di uno specialista.
    A me escono i fumi dalle orecchie, e come si dice in questi casi…..”impugno” il contratto, dicendo che IL CANE NON SI TOCCA, che voglio vedere le cartelle cliniche e i referti degli esami fatti, VOGLIO UN PARERE SPECIALISTICO, e faccio notare che su questo contratto da loro firmato e quindi accettato, c’è scritto nero su bianco che in caso di particolari problemi di salute, si deve fare riferimento a me e ad un eventuale specialista da me segnalato, caso per caso (in questo caso ortopedico o neurologo).
    Mi offro personalmente per PAGARE L’INTERVENTO, E DI ANDARE A PRENDERE E RIPORTARE A CASA IL CANE DOPO UN ESAME SPECIALISTICO.
    Per tutta risposta, mi mandano una raccomandata dove mi si spiega che si sono informati, e se il contratto non è vidimato da un notaio (costo reale di una operazione simile, circa 300 euro a contratto) …….è carta igienica (parole loro…..), che loro hanno pagato il cane e che quindi gli appartiene, e di conseguenza lo portano a curare dove meglio credono.
    Risultato: cane operato da veterinario generico, operazione riuscita solo in parte, cane in peggioramento continuo, e che non ha mai più camminato nè fatto i suoi bisogni in modo normale.
    L’anno dopo hanno soppresso il cane, perchè ormai non camminava più .
    In casi come questi, chi difende chi ?
    E io ancora piango un mio cucciolo che avrei potuto salvare .
    Ho fatto il diavolo a quattro, per sentirmi sbattere le porte in faccia da tutti, concludendo che ormai il cane è loro e ne fanno quel che vogliono, punto e zitta, con l’aggravante che questa è andata in giro PER ANNI a dire che io ho i cani PARALITICI.
    Un cane come un oggetto, la legge parla chiaro e lo sappiamo purtroppo tutti.
    Non ho potuto fare nulla per quel cucciolo che ho visto nascere, che ho accudito con tanto amore, che ho visto crescere, aprire gli occhi, muovere i primi passi….
    L’impotenza rende rabbiosi.
    Ho ancora rabbia dopo tanti anni, perchè non sono mai riuscita a farmi dare nemmeno le cartelle cliniche, perchè non ho mai saputo di preciso cosa diavolo avesse quel cane, perchè non ho potuto fare nulla per evitargli una fine così tragica.
    E ancora oggi mi chiedo : se per rendere validi i nostri contratti bisogna VERAMENTE vidimare dal notaio ogni contratto di ogni singolo cucciolo, 300 euro a contratto circa (il costo della firma del notaio)………..quanto dovremmo farli pagare, questi benedetti cuccioli ?
    Non faccio più nessun tipo di contratto, fatto salvo il discorso della legge sui maltrattamenti e sul fatto che io mi tengo la prelazione A VITA sul cane, che se per caso qualcuno si trova in situazioni per cui non può più tenersi il cane, io ho diritto di precedenza, così almeno gli trovo una casa e in qualche modo gli evito il canile.
    Per il resto ZERO, mi rifiuto di pensare contratti che tanto nessuno rispetta.

    • dal punto di vista burocratico purtroppo hanno ragione loro:( L’esistenza di un contratto scritto bene articolato con tutte le specifiche come quello mostrato qui sopra dovrebbe essere un indizio per l’acquirente coscienzioso e acculturato del fatto che ci si trovi di fronte a un allevatore competente motivato ed eticamente inceccepibile… e quindi in fondo, ben venga: ha la funzione di attirare una clientela parimenti motivata dalle stesse intenzioni. Ma dal punto di vista legale…. se non è vidimato da un notai, ha il valore che ti ha detto il tuo cliente. Perdere tempo ed energie per mettere nero su bianco tutte le seimila casistiche che possono presentarsi nella vita di un cane non ti dà alcuna garanzia certa, se non quella di spaventare un po’ i clienti che avessero in mente “si’ si’ lasciala dire che poi faccio come mi pare”. Ma in sostanza è cosi’….una volta acquistato, fanno come pare a loro… e da un certo punto di vista è anche giusto cosi’.
      Certo che i tuoi clienti erano proprio stupidi! Oltretutto essendoti persino offerta di pagare… mah. Non mi stupisco piu’ di niente.

    • Chestoria orroibile, ci credo che sei ancora profondamente turbata!
      ma che caspita pensavano quegli idioti? ti eri offerta anche di pagare l’operazione! (e operazioni del genere possono facilmente costare ben + del cane in se)

      Pensavano paranoicamente che fosse una sorta di “trucco perverso” x fregargli il cane o occultare prove di qualche strana tara o roba simile? è assurdo ma mi sa che sia l’unica risposta: forse un avvocato o simili che non capisce nulla di cani o il veterinario generico stesso (a cui conveniva molto provare lui a operare visto che anche se va male l’operazione è pagato lo stesso e non tutti i Vet sono santi) gli ha fatto credere che x qualche strana ragione volessi occultargli il cane con la scusa di operarlo o altri deliri simili e x quello hanno insistito x andare dal loro vet che non era chiaramente capace di fare quell’operazione (re chissà che caspita aveva REALMENTE quel cane! io + che di ossa con spuntoni credo a naso potesse tattarsi di una qualche ernia o compressione del midollo o di un nervo…magari hanno fatto sta scena per non far sapere che aveva una compressione alla schiena x qualche incidente, botta o simili: la gente è strana e talvolta x coprire cose di cui si vergogna è capace di fare cose assurde).

  38. Brava Valeria, hai fatto benissimo a scrivere un articolo su questo argomento. Io c’ho fatto la tesi nel 2008, proprio perché parlando con amici e parenti mi sono resa conto che sulla compravendita del cane c’è un ignoranza pazzesca. Purtroppo, come tu stessa hai scritto, non c’è una legge specifica sul cane e questo secondo me nel 2012 è a dir poco vergognoso.

    Ps. Non so te, ma io a reperire tutto il materiale c’ho messo una vita…

  39. interessantissimo, finalmente un po’ di chiarezza.
    Ho ancora un dubbio però: sul pedigree vanno segnalate le eventuali malattie genetiche dei genitori del cucciolo. Se l’allevatore non le segnala (per X ragioni:perchè non ha fatto i test ai genitori, perchè se ne infischia, o perchè sa che ci sono e ovviamente non è suo interesse segnalarle) e poi il cucciolo risulta malato, si può chiedere il risarcimento almeno delle spese veterinarie?
    In altre parole, il pedigree,almeno per questo aspetto, ti da qualche garanzia almeno di rimborso?

    • L’unica cosa che viene segnata sul pedigree è l’esenzione da displasia, e cmq il pedigree non dà nessuna garanzia di rimborso.
      Il pedigree è solo la carta d’identità del cane. In altri Paesi vi si trovano molte informazioni in più… ma quelli italiani dicono ben poco.

  40. quindi se io compro un cucciolo da expo’ apparentemente sano senza difetti per poi ritrovarsi a 9 mesi con un cane con 5 incisivi e un canino uscito per meta’,senza ver fatto alcun contratto (ahime,ma non mi fregano piu’) ,ho diritto ad una “forma” di risarcimento?

  41. ma quali sono le malattie per le quali l’ allevatore deve obbligatoriamente garantire sul contratto, a parte cimurro, parvovirosi, epatite e leptospirosi?

    ce ne sono altre, cui è OBBLIGATO a rispondere e a mettere sul contratto? chessò la displasia all’ anca?

    grazie.

    • Sara, in realtà non esiste alcun obbligo di contratto, e tantomeno di garanzia per tot malattie. C’è, in pratica, solo la legge sui “vizi redibitori” a garantire l’acquirente: e questa dice che si può ottenere la sostituzione dell’animale o la riduazione per prezzo di fronte a qualsiasi difetto pregresso, occulto e grave, ovvero tale da impedire la funzionalità dell’animale… che per la nostra legge continua ad essere equiparato a un oggetto, nonostante i passi avanti compiuti nel settore del maltrattamento/abbandono/uccisione.
      Lì le leggi sono un po’ migliorate, perché un tempo la vita dell’animale non valeva una cippa e se uno ammazzava un cane in mezzo alla strada, per esempio, era perseguibile solo nel caso in cui qualcun altro si fosse “sentito turbato” dalla scena.
      Oggi fortunatamente non è più così.
      Nel campo della compravendita, invece, siamo rimasti al medioevo o poco più 🙁

  42. Buona sera a tutti mi chiamo Alessandro ,volevo sapere dove posso portare il mio contratto di vendita datomi dall’allevatore per verificare la sua validità e sopratutto il suo valore in termini di legge,mi sento un pò raggirato da questa persona e vorrei tutelarmi.grazie a tutti.

    • Ciao Marco, o Alessandro (boh?): il contratto dovresti portarlo a vedere a un avvocato: se però ti accontenti di un parere semplicemente “cinofilo” e non legale puoi mandarlo in redazione e dirci cos’è che non ti suona giusto. Magari possiamo dirti se a noi sembra tutto regolare o se c’è effettivamente qualcosa di strano. La nostra email è info@tipresentoilcane.com

  43. mio marito mi ha regato un cucciolo comprato da un allevatore ,ma appena preso abbiamo notato che aveva difficoltà nel camminare e inizialmente incrociava le zampe di dietro fatte le radigrafie non è stato riscontrata alcuna cosa ma siamo stati avvvisati che poteva esserci un danno neurologico ma che dovevamo aspettare almeno tre mesi per fare una risonanza. Il 25ottobre abbiamofatto fare l’esame al cucciolo e si è riscontrata una linea cistica che comprime il modollo spinale e qiundi determina la difficoltà a camminare.Faccio presente che per ogni passaggio e decisione presa l’ho comunicato all’allevatore che stà facendo orecchi da mercante o offrire delle soluzioni assurde . Essendo il primo cane che abbiamo non sò esattamente cosa prevede la legge ma se ptete datemi un aiuto

    • Be’, c’è poco da fare orecchie da mercante: se il cucciolo ha un problema che era già presente al momento dell’acquisto, l’allevatore ne risponde (anche legalmente, non solo moralmente). Fategli scrivere da un avvocato!

    • a Stefoni:

      mi dispiace molto x ciò che vi è successo e x la salute del vostro cucciolo, e sprero che si riesca almeno a farlo stare meglio e a fargli avere una vita dignitosa.

      La vostra esperienza fa capire il perchè quando si compra un cagnolino serva sia farsi mostrare e poter vedere in movimento e interagire con la madre dei cuccioli e possibilmente anche con il padre (serve a vedere eventuali anomalie fisiche o di movimento o caratteriali, o anche x vedere se il carattere dell’animale piace a voi visto che è probabile che i cuccioli abbiano un carattere simile, quindi vedere come almeno la madre interagisce sia con voi che con l’allevatore da un’idea di come potrebbe essere il carattere dei cuccioli una volta adulti,; se poi si riesce a fare la stessa cosa con il padre tanto meglio, ma la madre DEVE essere sempre li presente quando si prende un cicciolo e secondo me se non è possibile vederla da vocino o in movimento o interagirvi un minimo insieme all’allevatore c’è qualcosa che non va..) oltre che chiaramente poter vedere in movimento e interagire con i cuccioli stessi o con il cucciolo prescelto PRIMA di comprarlo (questo serve sia x poter vedere eventuali tare morfologiche del cucciolo, che se gravi possono essere visibili anche a 2 mesi, sia per avere un’approssimazione dell’indole dell’animale, ad es se il cagnolino cercasse di ritrarsi costantemente o si mostrasse terrorizzato o rimanesse apatico o simili ci sarebbe come minimo da indagare prima di prenderlo visto che in media a 2 mesi i cuccioli di cane tendono a cercare entusiasticamente il contatto con qualsiasi umano; sia perchè vederlo in movimento può far notare appunto anomalie dell’andatura nell’animale che non è possibile vedere in un cagnino che saltella in una gabbietta o che ci viene depositato in braccio), chiaramente lavandosi le mani e disinfettandosi le scarpe o facendo ogni cosa che l’allevatore ritenga opportuna x evitare di portare batterei a contatto con i cuccioli, ma è importante che possa esserci un’interazione non limitata ad un cucciolo statico o coccolato in una cuccetta o simili (poi se si vuole un animale adatto allo sport anche amatoriale o anche solo “giocoso/esuberante” è utile testare il cucciolo x vedere che abbia un minimo di grinta e di predatorio, ad es facendogli rotolare qualcosa davanti o camminando veloci davanti a lui x vedere se ci insegue o simili, come è utile poter osservare x un po’ i cuccioli con la madre in un’ambiente abbastanza ampio da poter vedere come giocano fra loro, quali sono gli esemplari + tranquilli e quali i + scalmanati, se ci sono esemplari + timidi ecc, e un buon allevatore dovrebbe permettere ciò e anzi dare indicazioni al cliente descrivendo le caratteristiche individuali dei vari cuccioli nel bene e nel male in modo da cercare di dare ad ogni cucciolo la famiglia + adatta, anche rifiutandosi di dare ad una famiglia un cucciolo che x esperienza ritiene caratterialmente poco adatto alle loro esigenze, come un animale scalmanato in una famiglia di “pantofolai” o un cagnino che sembra + tosto in una persona al primo cane o un cucciolo timido e pigro a una persona estroversa e molto attiva che dal cane si aspetta di andare a fare lunghi trekking e molti sport ecc).

      Se voi aveste saputo che era meglio vedere già in allevamento come si muove il cane PRIMA di comprarlo probabilmente avreste potuto far notare la cosa direttamente sul momento, e accorgervi della mala fede di quell’individuo se, come probabile, vi avesse dato giustificazioni rassicuranti e assurde x farvi credere che “non fosse nulla” o che fosse solo “una vostra impressione”. Dispiace sempre x il cagnino, ma l’unica x affossare questi truffatori è non comprargli + cani rifiutandosi di comprare un cucciolino tenerissimo e sfigato si da quando cercano di mettercelo in braccio, perchè ogni cucciolo sano o sfigato comprato da sta gente gli farà produrre/importare altri 10 cuccioli di cui buona parte sfigati o dati al primo che passa e quindi spesso destinati ad una vita non molto bella x usare un eufemismo (molti di quelli che prendono il cane “a caso” poi se ne liberano appena diventa adolescente o gli da qualche problema dovuto anche solo al non essere stato minimamente educato o al venir trattato in modi assurdi, come pretendere che un cucciolo di 4 mesi stia 12 ore senza pisciare o che un border collie si accontenti di 3 passeggiatine pisciatorie da 10 minuti al giorno senza impazzire)..

      • PS: comunque fatela pagare a quel cagnaro, non può fare orecchie da mercante ad un cucciolo con evidenti problemi..e merita di pagarla cara, anche perchè magari gli passerà almeno un po’ la voglia di bidonare la gente giocando sulla pelle di poveri cucciolini inermi!

  44. forse proprio in seguito ai problemi questo bravo signore che si dà da fare ha cercato di usare toni ‘contenuti’ pur dicendo le cose come stanno, non lo so, comunque io non ho letto nessuna accusa, soltanto un elenco 😉 La cosa che a me rattrista di più è che ce ne siano alcuni con regolare affisso Enci… cioè, che piaccia o no, allevatori!

    • E’ sempre stata così, la pagina: un elenco, nessuna accusa, una descrizione pacata di cosa sono i canifici. Eppure gli son piovute denunce. In Italia funziona così: i cagnari possono fare qualsiasi porcata e nessuno gli dice niente, ma se tu ti limiti a dire che “sono” cagnari, facendo nomi e cognomi, ti querelano! 🙁

    • @Alice concordo con te, splendida iniziativa, da diffondere sicuramente… in Italia ho fatto per diversi anni la giornalista (anche in ambito giudiziario) e mi sembra che al di là dei contenuti i toni della pagina siano molto calibrati, offrendo pochi appigli per possibili rivalse legali. Insomma… EVVAIIII!!!!! 😀

      • Be’, Mariachiara… il curatore di quella pagina è un mio vecchio amico, un attivista animalista anche un filino estremo… e non dico altro perché ovviamente non posso fare nomi né dare indicazioni precise. Quello che posso dirti è che quella pagina l’ha messo più volte nei guai (e non solo quella pagina, eh… diciamo che i guai se li cerca abbondantemente, anche se sempre per un’ottima causa, e che lo ammiro molto per questo). Comunque… gli appigli li hanno trovati, eccome: tant’è che alcuni nomi sono stati cancellati, anche se non meritavano affatto di essere cancellati 🙁

        P.S. : comunque quelli non sono “allevatori”. Sono cagnari della peggior specie, quasi tutti importatori.

  45. in effetti l’unica cosa che stona è il comportamento del cane di cui hai parlato. Per il resto è ok.
    Comunque prima di prendere un cane, sarebbe anche il caso di conoscerne le caratteristiche, per capire se siamo compatibili. Ed eventualmente anche a quali malattie può andare incontro da adulto.

  46. Io sarei curioso di parlare dei contratti con clausole vessatorie.

    Stavo cercando un cucciolo di una razza fra le più apprezzate in varie competizioni cinofile e mi è capitato di fare la conoscenza di un allevatore importante del nord che nella disciplina di riferimento della razza è anche piuttosto importante.

    Inizialmente pensavo di essere nel posto giusto e davanti ad una persona serie per come parlava dei suoi cani, della razza, della sua linea di sangue e dei risultati che aveva ottenuto.

    Proseguendo nella conoscenza ho visto che per tenere a bada un giovane maschio e farlo stare a terra lo strattonava con violenza per il guinzaglio perché lui sembrava più interessato alle persone che aveva di fronte.

    Il contratto che poi voleva farmi firmare, senza neanche poterci pensare su un attimo, mi imponeva l’impossibilità di cedere ad un terzo la proprietà del cane e dava a lui la possibilità di scegliere qualsiasi cucciolo generato dal suo esemplare.

    Io ho poi trovato il mio cucciolo altrove, ma ricordo ancora con orrore quell’allevamento dove il padrone sembrava parlare con amore della razza, ma l’unica cosa a cui era interessato erano solo ed esclusivamente i soldi anche se aveva costruito un bel castello per intortare la gente.

    Secondo voi clausole come quelle sopra citate possono essere considerate “vessatorie”?

    • Sì, lo sono, ma questo non significa che l’eventuale contratto non sia valido: mi pare di ricordare (ma io non sono un avvocato, forse un legale potrebbe essere più preciso in merito) che le clausole di questo tipo debbano essere firmate due volte per renderne valida l’accettazione. Comunque in un contratto si possono inserire tutte le clausole capestro che si vuole: se non vanno contro la legge (come nel caso della garanzia troppo breve), sono validissime e quindi sta al cliente capire fin dove è disposto ad accettarle. L’impossibilità di cedere un cane a terzi la inserivo anch’io come clausola nei miei contratti di vendita: nel senso che se il cliente, per qualsiasi motivo, non avesse più potuto/voluto tenere il cane, volevo che tornasse da me e non che finisse in mano al primo che passava. Anche la possibilità di scegliere cuccioli è una cosa abbastanza frequente: se vendi un soggetto dalle grandi doti è anche normale che tu voglia tenerne sotto controllo la discendenza ed eventualmente avere uno o più dei suoi figli (però pagandolo, o ottenendolo come diritto di monta, o facendo un prezzo particolarmente interessante per il cane… se lui la intendeva come “prendo gratis tutti i cuccioli che mi interessano”, allora non è una clausola accettabile).
      Insomma, le clausole di cui parli sono abbastanza normali: direi che l’unica cosa veramente sgradevole nel personaggio che citi è il modo in cui ha trattato il cane che aveva al guinzaglio.

      • Grazie innanzitutto per la rapida e precisa risposta. Non sapevo che fosse una pratica così diffusa.

        Sicuramente guardando sul sito dell’ENPA si vedono cani presi in allevamento e poi abbandonati a sé stessi, ma se succedesse qualcosa di così grave da impedirmi di potermi occupare del mio cane vorrei essere io a cercare la persona giusta.

        In realtà poi ha trattato male anche me. Io ero andato a vedere l’allevamento dopo tempo speso a valutare con attenzione la scelta che stavo per fare. Volevo proprio vedere con mano come vivevano questi cani.

        Dopo il giro ed una lunga discussione ci porta in casa e tira fuori il contratto, la richiesta di una cifra complessiva, la caparra da versare e le due clausole di cui abbiamo già parlato per i cuccioli della futura cucciolata che sarebbe arrivata.

        Poiché fare le cose di fretta può portare all’errore volevo un po’ di tempo (un paio di giorni) per meditare su quel che avevo visto durante la visita e tutto il resto.

        Per tutta risposta l’illustre allevatore con modi arroganti ed antipatici mi ha mandato via come neanche gli automobilisti fanno con i lavavetri.

        Per lui chi arrivava fin lì nel suo allevamento doveva comprare il cane senza possibilità di riflessione. Da tutta la vicenda ho avvertito la sensazione di avere a che fare con un personaggio che sicuramente sa addestrare (per i premi che continua a vincere), ma lo fa senza alcun amore e con lo scopo di portare a casa i soldi.

    • nn metto lingua sul comportamento con il cane. però 2 cosine sulle clausole che tu consideri vessatorie le dico 🙂
      a) non cedere cane a terzi: significa che l’allevatore ha a cuore sapere dove e in che mani finisce il cane; lui ha scelto te come proprietario, e se per qualsiasi cosa tu dovessi dare via il cane dovrai passare tramite lui. Non mi pare un comportamento da criticare.
      b) possibilità di scegliere eventuale cucciolo generato: non so se si è espresso esattamente come indichi, e in tal caso rientreresti in un altro caso ancora che ti indicherò dopo; di solito si cerca di fare in modo che il cane NON venga utilizzato come ‘fabbrica di cuccioli’ o dato in monta nn importa a quale cagna per nn buttare via la selezione fatta; x questo motivo molti allevatori si arrogano il diritto di avere le monte da quel cane, oppure, come leggi nel contratto sopra, di “vietare” la riproduzione se prima nn si sono fatti esami, expo ed eventuali prove di selezione.
      c) ora passo al caso che potrebbe rientrare in quanto da te descritto: l’allevatore cede un cane sotto condizioni particolari (es affido); in questo caso è previsto che uno, alcuni o un numero X di cuccioli spettino a lui. La contropartita per il proprietario del cane è 1) quello di essere seguito in modo particolare 2) avere il cane a condizioni economiche particolari (es: prezzo + basso oppure restituiti tutti o parte dei soldi pagati per il cane una volta assolti gli impegni)
      Non so in quale di questi casi potevi rientrare tu, a mio parere NON sono cmq clausule vessatorie. se ti stanno bene le accetti, se non le gradisci prendi il cane altrove, come hai fatto. Il contratto ti è stato proposto *prima* dell’acquisto, non ad acquisto deciso.

  47. legalmente al 100% nn credo sia possibile; tuttavia si può sempre inserire qualche clausola ‘vessatoria’ in proposito, o – ad es – impegnarsi a restituire un tot di soldi (a questo sono tutti sensibili) se il cane viene sterilizzato

      • Nel diritto dei consumatori, le clausole vessatorie sono quelle proposte dal professionista-venditore (in buona o cattiva fede non importa) che di fatto creano uno squilibrio contrattuale tra il professionista e il consumatore (considerato “contraente debole”, quindi soggetto maggiormente tutelato). La clausola vessatoria è inefficace, rilevabile d’ufficio dal giudice, ma comunque NON invalida il contratto. Ovvero il contratto avrà i suoi effetti, tranne nella parte giudicata “vessatoria”.
        Esempio giuridico: “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. Tradotto in termini cinofili: stabilire nel contratto che qualora l’acquirente si accorga di un inadempimento dell’allevatore (ad esempio una mancata vaccinazione), l’acquirente non ha alcun diritto di rompergli le balle per vie legali. Ovviamente, anche se firmi una roba del genere, qualsiasi giudice annullerà questa clausola, ma il resto del contratto, se non è contrario a norme di legge, ordine pubblico e buon costume, produrrà i suoi effetti.
        Spero di essere stato chiaro. 🙂

    • beh, se i difetti sono proprio di salute la cosa è più seria e guai riprodurli… se sono “inestetismi” da expo… beh, è diverso. comunque sia, puoi darli via a prezzo ridotto e tenerti il pedigree che almeno non li riproducono come “di razza” e non fanno casini, male che vada produrranno meticci, e comunque è bene darli a persone di cui ti fidi veramente… che non si sa mai.

  48. davvero interessante 🙂 curiosità: per animali che si voglia cedere, ma non fare riprodurre (non per difetti dell’animale stesso, ma magari perchè si desidera seguire bene la discendenza e non diffondere troppo la linea, o per altre motivazioni) è possibile legalmente fare una clausula nel contratto?

  49. davvero interessante 🙂 curiosità: per animali che si voglia cedere, ma non fare riprodurre (non per difetti dell’animale stesso, ma magari perchè si desidera seguire bene la discendenza e non diffondere troppo la linea, o per altre motivazioni) è possibile legalmente fare una clausula nel contratto?

    • Certo che puoi, è una vendita condizionata. icontratto è legge tra le parti una volta perfetto, e vale quello che entrambe avete scritto.

  50. davvero terribile! ma non c’è da stupirsi proprio per nulla. Basta guardare la faccia della gente – impaurita, tesa – quando passi con il cane. Nella mia piccola esperienza – ho dovuto sistemare 8 cucciolotti nati in casa – vi posso dire che davvero la prima cosa che chiedano è il prezzo. Non ti dicono mica sono belli o brutti, grandi o piccoli, solo quanto costano. Tanto poi in lo prendono!
    Credo che proprio a loro farebbe bene avere un cane in casa…magari imparerebbero qualcosa di buono!

  51. molti “clienti” però inorridiscono quando gli parli di contratto, comunque anche io l’ho fatto firmare a tutti e non ho assolutamente venduto nessun cane senza pedigree, spiego loro che mi costa 30 euro e che non calo il prezzo solo per quello, al limite ci si mette daccorod per uno sconto ma senza pedigree non se ne parla… per cui alla fine lo prendono…

      • eh, sconto perchè non posso tenermeli tutti… all’inizio no ma quando hanno 2 mesi o più… e te ne restano 2 o 3, beh… e per forza. piuttosto lo do in sconto a chi ha pochi soldi ma lo tiene da dio che a prezzo pieno a chi lo tiene di m…da, o sconto a chi me lo porta in expo, del resto se cominci a contare il secondo vaccino l’antipulci la filaria il cibo e il tempo che ci devi dedicare perchè deve socializzare lostesso come farebbe se non fosse più con te, deve cominciare a imparare le prime cosine ecc… insomma, alla fine ho fatto in modo che ne rimanesse una sola, quella che preferivo che se proprio non la vendevo almeno era quella come piaceva a me, e alla fine l’ho data ad uno che ne ha già un’altro, la tiene in casa le vuole bene ma comunque la porta in expo e le farà fare i cuccioli, anche questa venduta con un po’ di sconto e avendola tenuta con me fino a quasi 4 mesi… io non ho affisso anche se SO di lavorare meglio di tanti che cel’hanno per vari motivi e su vari fronti,e ho una razza poco conosciuta da vendere poco prima delle vacanze e con tante altre cucciolate in giro… ahime, a volte lo sconto tocca farlo.ma ne deve valere la pena.e comunque MAI senza pedigree o regolare contratto con tutte le cose al posto giusto come è giusto che sia…

  52. GRAZIE per l’articolo e soprattutto per la bozza di contratto ‘serio’, che può servire anche agli allevatori, non solo ai clienti… una domanda: ma non ci sono anche norme europee in merito? Se il cane viene comprato fuori Italia che succede?

  53. mi spiace molto leggere della tua esperienza Laura.. quello che racconti mi fa riflettere anche sulla sorte dei cani abbandonati e dei canili del sud.. potrebbe esserci un collegamento, a parer tuo, che vivi quella realtà?

  54. Che bello se fosse sempre così!! Ora ti dico come va da noi, sud, Napoli, Caserta, province.
    – buon giorno,il vostro(brr)numero me l’ha dato la signora Vera-
    -Sì, la conosco, mi dica-
    – Avete cuccioli disponibili? quanto costano?-
    Mi riprendo un attimo e
    – E’ sicura di conoscere la signora Vera? Io non vendo cuccioli al telefono, deve venire a vederli-
    Niente, vogliono sapere quanto costa, che è la cosa più importante. Dopo aver spiegato che il cucciolo è una persona di famiglia, o un bene di lusso(lo capiscono meglio), che va nutrito curato, tenuto per 15-16 anni, insomma, una tititera infinita.
    -Sì, ma quanto costa senza pedigree, io non voglio il cane da esposizione-
    ogniqualvolta ho tenuto duro, ma duro, cioè 2 volte, mi son trovata con maschi in soprannumero. ho 6 femmine, due delle quali vanno a riposo, le faccio sterilizzare e continueranno la loro vita con me senza più prole(se vorranno, faranno le puppy sitter). 2 nuove femmine non so se le prenderò, cucciole senza nome devo vaccinarle, hanno avuto sintomi di una cosa che mi ha ucciso 7 piccoliin 6 mesi e sono ancora sotto choc.
    francamente, se mi chiedono un cucciolo maschio senza pedigree, io lo vendo senza pedigree. le femmine no, oppure le tengo io.
    (i pedigree mai ritirati son carta straccia, ne farò un mazzo e magari un quadro, o li rispedirò all’ENCI…l’idea del quadro mi attizza, però).
    Insomma, vengono a vedere il cucciolo, si sbattono, contrattano, si divertono, io sono mezza toscana, non mi piace far suk, quando compro pago e ringrazio, qua si deve lottare fino alla fine, per cui se chiedo 400Eper un cucciolo, devo partire da 7oo, così io mi guadagno la pagnotta, il nuovo papà del piccolo sente di aver fatto un affare e se ne va contento.
    oppure:-CHEEEEEE???? Al negozio lo vendono a 150euri!!Jamme, Pasca’. A signora c’ha pigliate pe’ pazz’, o cane c’o ‘ccattammo addu chiste cca’ fore!!-… :-O … sembravano così per bene!
    QUESTO accade sempre più spesso, purtroppo.
    negozianti, venditori da mercatino o da spiaggia, la gente si fa infinocchiare e poi viene qui a canino morto e si offende perchè non permetto al bimbo di toccare i cuccioli, o chiedo di pulirsi le scarpe su un tappetino intriso di lysoform o candeggina…
    Cani da expo? li vendo come gli altri e nessuno che almeno tenti. Io coi prezzi a cui si vende qua un handler non lo trovo(se non ai prezzi del nord). Non parliamo del contratto!! che bello sarebbe se lo degnassero di una sola occhiata!!!!! -Signora, ma non lo legge nemmeno? -Ih, e cche ffa’, si vede che siete una brava perzona, non c’è bisogno-.
    Ci scriverò qualcosa un giorno, potessi arricchire a forza di aneddoti??
    Perchè coi cani NO, non si guadagna.
    Non io almeno. E poi diventa sempre più difficile il passaggio di mano, anche se vanno in una reggia.

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