lunedì 18 Marzo 2024

Settore cinofilo: chiarimenti sulla legge 4/2013

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COMUNICATO STAMPA FCC – La legge 4/2013 è nata per dare riconoscimento e visibilità a forme giuridiche, associative e organizzative che sempre più svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo economico del mercato delle professioni e che differiscono da quelle che, per legge, sono organizzate in ordini e collegi.
In tal modo la legge ha promosso una responsabilizzazione delle professioni organizzate in associazioni incoraggiando una maggiore qualità delle prestazioni attraverso una crescita delle competenze, una maggiore tutela del consumatore e una garanzia di trasparenza nei confronti del mercato.
Senza risultare particolarmente restrittiva, definisce gli elementi necessari che tali associazioni devono avere:
– avere natura privatistica su base volontaria, valorizzare le competenze degli associati, prevedere un codice deontologico;
– garantire la trasparenza nei confronti del mercato e democraticità tra gli associati (per cui non devono sussistere vincoli di rappresentanza esclusiva);
– promuovere e garantire la formazione permanente;
– assicurare forme di garanzia per il consumatore (es. sportello del consumatore).

La 4/2013 garantisce che l’attività possa essere svolta sia in seno ad associazione che come libero professionista, l’unico limite è quello di fare riferimento nei rapporti scritti con il cliente, agli estremi di legge stessa.
Un elemento importante e innovativo introdotto è il riferimento alla certificazione da parte di un organismo di certificazione e alla regolamentazione della professione sulla base di norme UN-CEN-ISO. Ciò garantisce un consenso allargato sui requisiti richiesti per la certificazione elaborati e definiti attraverso l’attività di normazione UNI-CEN.
E’ quanto si è realizzato per il settore cinofilo con la definizione del documento CEN/CWA 78 “Competenze del Dog Training Professional” in approvazione il 9 novembre 2015.
Il processo di certificazione consente, dunque, di collegare le esigenze di qualificazione degli operatori di settore con un riconoscimento di parte terza di un cammino esperienziale.
In presenza di una norma tecnica ciò avviene sulla base di un’esigenza condivisa da tutti gli attori del mercato.
In generale, la 4/2013 rappresenta un importante traguardo, che riconosce e disciplina in modo innovativo l’attività lavorativa di oltre tre milioni di professionisti italiani, sia autonomi sia dipendenti, e i benefici non riguardano soltanto i professionisti ma anche tutti coloro che da questi ricevono quotidianamente prestazioni lavorative e servizi, rafforzando la posizione del consumatore.
Basti pensare alla previsione di tutta una serie di doveri per i professionisti, come il rispetto delle regole deontologiche e di condotta, l’obbligo di formazione permanente di trasparenza e informazione, la creazione di uno sportello per il consumatore…
In questa ottica, la certificazione rappresenta un vantaggio competitivo rispetto al mercato, in quanto soddisfa tre requisiti fondamentali: l’imparzialità, l’aggiornamento professionale continuo e soprattutto una valutazione di “terza parte”.
La valenza europea è inoltre avvalorata dal collegamento al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).

Tuttavia, dall’entrata in vigore della legge 4/2013, non sempre le disposizioni si sono attuate in maniera corretta, soprattutto in riferimento a determinate espressioni usate sia nella denominazione che su documenti ufficiali e web che inducono fraintendimenti e confusione nel mercato. Due concetti in particolare sono frequentemente usati in modo impreciso: certificazione e accreditamento.
Alcune associazioni si dicono in grado di rilasciare “certificazioni“ nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell’associazione professionale certificare i propri soci.
Infatti, la “certificazione” di qualità non va confusa con l’attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, in quanto essa può essere rilasciata solo da un organismo di certificazione.
Si può dire la stessa cosa del termine “accreditamento” nei confronti dei propri soci, o di corsi o centri di formazione ai quali vogliono attribuire un particolare riconoscimento.
Anche in questo caso si chiarisce che il concetto di “accreditamento” è estraneo alle competenze delle associazioni professionali come previste nella legge 4/2013.
Infatti, solo un organismo di certificazione può essere legittimamente accreditato dalll’ente nazionale unico di accreditamento (che in Italia è ACCREDIA) come prevede la direttiva europea.
Quindi, una associazione professionale non può “accreditare” i propri soci né può accreditare scuole o corsi di formazione, arrogandosi prerogative estranee a quanto previsto per legge.
Se mai si dovranno usare dei sinonimi per spiegare che l’associazione accetta e riconosce, a fini interni, attività formative svolte da terzi.
La questione non è da poco: infatti, queste imprecisioni, volute o meno, possono incorrere in richiami e sanzioni da parte del Ministero dello Sviluppo economico che vigila sulla corretta attuazione delle disposizioni di legge.

Da quanto detto risulta chiaro il ruolo che le associazioni assumono all’interno dell’ordinamento italiano.
E’ evidente che non c’è nulla di riconosciuto, ma quando si parla di riconoscimento dobbiamo necessariamente riferirci solo e esclusivamente all’ambito associativo.
Pertanto, per potersi fare riconoscere dal mercato non è sufficiente l’attestazione rilasciata dalle associazioni di riferimento.
In realtà detta attestazione, assolutamente valida, non può in alcun modo sostituire la certificazione delle competenze rilasciata da un organismo terzo, e questo proprio perché le Associazioni sono parte attiva nel processo di attestazione e non possono garantire imparzialità e assenza di conflitti di interessi tra chi valuta e chi è valutato.
Come già accennato, a livello europeo è iniziato da circa un anno un percorso di regolamentazione del settore cinofilo volto a definire una norma che stabilisca i criteri generali, in termini di conoscenze, abilità e competenze, dei professionisti cinofili.
L’identificazione delle competenze e conoscenze nonché l’utilizzo di terminologie comuni è ormai necessario in un mercato sempre più concorrenziale e caratterizzato da contrastanti particolarismi come quello del settore cinofilo.
Sempre più evidente, infatti, la necessità di riconoscere le figure del settore cinofilo con un nome univoco e garantire delle metodologie di valutazione di competenze, abilità e conoscenze che assicurino l’equiparazione delle capacità tra soggetti operanti nello stesso settore in diverse nazioni dell’Unione, in perfetta linea con  l’EQF 2008.

L’obiettivo è quello di identificare criteri più selettivi di valutazione e riconoscimento professionale che siano veramente in grado di dare tutela e chiarezza all’interno del comparto e garantire competenze sempre più qualificate e diffusione di una “cultura della qualità”.

La normazione è uno strumento al servizio dell’efficienza e della qualità e, grazie ai principi che ne caratterizzano l’elaborazione e l’approvazione (volontarietà, trasparenza, democraticità, consensualità), costituisce un elemento fondamentale per l’armonizzazione e la standardizzazione in una logica di semplificazione, rendimento e efficacia del sistema.
Il risultato di questo processo, giunto alla conclusione, sarà la redazione di un documento di applicazione volontaria e di riferimento per tutta Europa.

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